Cassazione Penale, Ordinanza n. 03634/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse non specifico e solo apparente, perché consistente nella pedissequa reiterazione delle doglianze di appello e privo di autonoma capacità critica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose. L'unico motivo dedotto lamentava vizi di motivazione sia sull'affermazione di responsabilità sia sulla valutazione del compendio probatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure si risolvevano nella mera riproposizione dei motivi già formulati in appello e già disattesi dal giudice di merito, senza una critica argomentata e specifica della decisione impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riprodurre senza reale sviluppo critico le doglianze già proposte in appello e già esaminate e confutate dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione dedotto in cassazione deve tradursi in una censura specifica e argomentata della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è da considerarsi apparente e inidoneo a fondare il sindacato di legittimità.
- La mera contestazione del quadro probatorio, se non accompagnata da puntuali rilievi sulla tenuta logica e giuridica della motivazione, non supera il vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione.
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