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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33620/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 16/02/2023 che concedeva la semilibertà. Il ricorrente contestava le prescrizioni riportate nel verbale (punti "1" e "5"): fissazione del domicilio in Borgia, divieto di allontanarsi dal comune senza autorizzazione e divieto di uscire dall'abitazione prima delle ore 7.00 e dopo le ore 21.00. Denunciava, ai sensi dell'art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p., violazioni di legge e vizi di motivazione, sostenendo l'incompatibilità delle prescrizioni con le finalità di rieducazione (art. 27 Cost.) e la loro eccessività rispetto alla possibilità di cercare lavoro fuori dal comune e di adempiere ai doveri di assistenza verso i figli non coabitanti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha fornito motivazione adeguata e che le prescrizioni imposte non sono illegittime, manifestamente illogiche o contraddittorie: sono compatibili con le finalità della semilibertà e il ricorrente ha fornito deduzioni generiche senza indicare ragioni precise tali da dimostrare l'eccessività delle limitazioni. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente come base delle dedotte violazioni di legge e vizi di motivazione

    La norma delimita i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione). Nel caso, è stata invocata dal ricorrente per censurare le prescrizioni imposte; la Corte ha valutato che le censure non dimostravano un vizio di legge o di motivazione idoneo a giustificare la cassazione.

  • art. 27, terzo comma, Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione alle finalità rieducative della pena

    La Corte ha valutato la compatibilità delle prescrizioni con la funzione rieducativa della misura alternativa: le limitazioni imposte sono state ritenute compatibili con tale finalità.

  • art. 47 ord. pen.

    menzionato nell'atto di ricorso

    Norma dell'ordinamento penitenziario richiamata a supporto della disciplina delle misure alternative; la Corte non ha ritenuto che il provvedimento impugnato violasse i principi di tale normativa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    applicato dalla Corte per la condanna alle spese processuali

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese per il ricorrente quando il ricorso viene rigettato; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ex art. 616 c.p.p.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, Sentenza n. 16238 del 30/01/2008

    citata dalla Corte come principio di diritto

    Principio secondo cui è ammissibile il ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura alternativa quando si censurino le prescrizioni imposte; cioè è legittimo impugnare l'atto per questioni relative alle prescrizioni.

Massime di principio

  • Il ricorso in cassazione contro un provvedimento che dispone una misura alternativa è ammissibile anche se mira esclusivamente a censurare le prescrizioni imposte.
  • Il sindacato della Corte di legittimità sul provvedimento di sorveglianza è limitato: verifica il rispetto delle regole di logicità e di conformità alle norme, ma non sostituisce il giudizio di merito del Tribunale di sorveglianza sulla valutazione degli elementi istruttori.
  • Per impugnare con successo prescrizioni della semilibertà o dell'affidamento in prova è necessario spiegare concretamente in che modo le limitazioni sono eccessive o lesive dei diritti fondamentali: deduzioni generiche risultano inadeguate.
  • Le prescrizioni che limitano spostamenti e orari possono essere ritenute compatibili con le finalità rieducative e di prevenzione della recidiva se motivate adeguatamente dal giudice di sorveglianza.
  • Prima di proporre impugnazioni, è utile tentare rimedi operativi (es. richiedere autorizzazioni o modifiche al Magistrato di sorveglianza) fornendo elementi concreti che giustifichino la modifica delle prescrizioni (offerte di lavoro, esigenze familiari documentate, ecc.).
  • Il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese; chi impugna dovrebbe valutare la solidità delle argomentazioni e la necessità di prove specifiche.

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