Cassazione Penale, Sentenza n. 33620/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 16/02/2023 che concedeva la semilibertà. Il ricorrente contestava le prescrizioni riportate nel verbale (punti "1" e "5"): fissazione del domicilio in Borgia, divieto di allontanarsi dal comune senza autorizzazione e divieto di uscire dall'abitazione prima delle ore 7.00 e dopo le ore 21.00. Denunciava, ai sensi dell'art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p., violazioni di legge e vizi di motivazione, sostenendo l'incompatibilità delle prescrizioni con le finalità di rieducazione (art. 27 Cost.) e la loro eccessività rispetto alla possibilità di cercare lavoro fuori dal comune e di adempiere ai doveri di assistenza verso i figli non coabitanti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha fornito motivazione adeguata e che le prescrizioni imposte non sono illegittime, manifestamente illogiche o contraddittorie: sono compatibili con le finalità della semilibertà e il ricorrente ha fornito deduzioni generiche senza indicare ragioni precise tali da dimostrare l'eccessività delle limitazioni. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente come base delle dedotte violazioni di legge e vizi di motivazione
La norma delimita i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione). Nel caso, è stata invocata dal ricorrente per censurare le prescrizioni imposte; la Corte ha valutato che le censure non dimostravano un vizio di legge o di motivazione idoneo a giustificare la cassazione.
art. 27, terzo comma, Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione alle finalità rieducative della pena
La Corte ha valutato la compatibilità delle prescrizioni con la funzione rieducativa della misura alternativa: le limitazioni imposte sono state ritenute compatibili con tale finalità.
art. 47 ord. pen.
menzionato nell'atto di ricorso
Norma dell'ordinamento penitenziario richiamata a supporto della disciplina delle misure alternative; la Corte non ha ritenuto che il provvedimento impugnato violasse i principi di tale normativa.
art. 616 cod. proc. pen.
applicato dalla Corte per la condanna alle spese processuali
Prevede l'obbligo di condanna alle spese per il ricorrente quando il ricorso viene rigettato; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ex art. 616 c.p.p.
Giurisprudenza: Sez. 1, Sentenza n. 16238 del 30/01/2008
citata dalla Corte come principio di diritto
Principio secondo cui è ammissibile il ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura alternativa quando si censurino le prescrizioni imposte; cioè è legittimo impugnare l'atto per questioni relative alle prescrizioni.
Massime di principio
- Il ricorso in cassazione contro un provvedimento che dispone una misura alternativa è ammissibile anche se mira esclusivamente a censurare le prescrizioni imposte.
- Il sindacato della Corte di legittimità sul provvedimento di sorveglianza è limitato: verifica il rispetto delle regole di logicità e di conformità alle norme, ma non sostituisce il giudizio di merito del Tribunale di sorveglianza sulla valutazione degli elementi istruttori.
- Per impugnare con successo prescrizioni della semilibertà o dell'affidamento in prova è necessario spiegare concretamente in che modo le limitazioni sono eccessive o lesive dei diritti fondamentali: deduzioni generiche risultano inadeguate.
- Le prescrizioni che limitano spostamenti e orari possono essere ritenute compatibili con le finalità rieducative e di prevenzione della recidiva se motivate adeguatamente dal giudice di sorveglianza.
- Prima di proporre impugnazioni, è utile tentare rimedi operativi (es. richiedere autorizzazioni o modifiche al Magistrato di sorveglianza) fornendo elementi concreti che giustifichino la modifica delle prescrizioni (offerte di lavoro, esigenze familiari documentate, ecc.).
- Il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese; chi impugna dovrebbe valutare la solidità delle argomentazioni e la necessità di prove specifiche.
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