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Sentenza

Sentenza del 06/03/2017 n. 617 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Iva - Rimborsi - Compilazione del quadro "RX4" - Sufficienza - Applicabilità del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. .

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda il rimborso dell'eccedenza IVA risultante dalla dichiarazione annuale. Si discute se la sola compilazione del quadro RX4 sia sufficiente a manifestare la volontà di ottenere il rimborso e se, in mancanza del modello VR, il contribuente decada dal diritto per il decorso del termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

Secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, la compilazione del quadro RX4 nella dichiarazione annuale è sufficiente per esercitare tempestivamente il diritto al rimborso. Il modello VR costituisce soltanto un presupposto per rendere esigibile il credito e non una condizione necessaria per evitare la decadenza. Pertanto, anche in caso di cessazione dell'attività, si applica il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., e non il termine biennale di decadenza dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il termine biennale previsto per la richiesta di restituzione di tributi non si applica quando il diritto al rimborso IVA sia stato già tempestivamente manifestato mediante la compilazione del quadro RX4.

  • Art. 2946 del codice civile

    Al diritto al rimborso IVA già esercitato in dichiarazione si applica il termine ordinario di prescrizione decennale.

Massime di principio

  • Per ottenere il rimborso dell'eccedenza IVA, la manifestazione della volontà del contribuente nella dichiarazione annuale, mediante compilazione del quadro RX4, è normalmente sufficiente.
  • La mancata presentazione del modello VR non determina automaticamente la perdita del diritto al rimborso: il modello incide sull'esigibilità del credito, non sulla sua esistenza o sulla tempestiva costituzione del diritto.
  • Quando il rimborso è stato richiesto tempestivamente in dichiarazione, non opera il termine biennale di decadenza previsto per le domande autonome di restituzione; trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale.
  • In caso di cessazione dell'attività, l'eccedenza IVA non recuperabile tramite detrazione nell'anno successivo può essere chiesta a rimborso, purché il diritto sia stato manifestato nella dichiarazione pertinente.

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