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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9955/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello di MS contro l'avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA anno 2006. Le questioni riguardano: (i) l'indebita detrazione dell'IVA su fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti; (ii) emissione di fatture in regime di sospensione d'imposta ai sensi dell'art. 8 DPR 633/1972 (dichiarazioni d'intento false da parte di cessionari "cartiere"); (iii) omessa fatturazione/registrazione di operazioni imponibili (cessione di veicoli a prezzo di costo); (iv) indebita deduzione di costi non inerenti e non documentati. In cassazione l'Amministrazione censurava, tra l'altro, la presunta inversione dell'onere della prova da parte della CTR e l'omesso esame di fatti decisivi (inerenza dei costi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso parzialmente. Ha ritenuto infondata (o inammissibile) la censura dell'Agenzia con riguardo all'affermazione della CTR che il rappresentante della società fosse estraneo alla frode IVA, rilevando che l'Amministrazione non aveva fornito elementi indiziari sufficienti a provare la consapevolezza di MS della frode. Tuttavia, ha cassato la parte della sentenza impugnata relativa all'utilizzo di fatture in regime di sospensione d'imposta (dichiarazioni d'intento ideologicamente false) perché la CTR non ha valutato se MS avesse adempiuto all'onere di diligenza (obbligo di adottare misure idonee a rilevare irregolarità). Inoltre ha rilevato l'omessa motivazione della CTR in ordine alla deducibilità di specifici costi (circa €22.000), pronunciando che su tale punto era necessaria motivazione e prova da parte della società. La sentenza è stata quindi cassata in parte e rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norme IVA: art. 8 disciplina la sospensione d'imposta per cessioni all'esportazione e l'utilizzo delle dichiarazioni d'intento; la Corte afferma che se la dichiarazione d'intenti è ideologicamente falsa e il cedente dispone di elementi tali da far sorgere il sospetto di irregolarità, grava sul cedente un obbligo di diligenza di adottare tutte le misure ragionevoli per non partecipare alla frode. Gli artt. 19 ss. sono richiamati come quadro normativo generale sulle regole IVA e detrazione.

  • Codice civile

    Regola dell'onere della prova: l'Amministrazione deve provare, anche per via indiziaria, non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario della frode; solo dopo prova indiziaria rilevante incombe sul contribuente provare la propria estraneità.

  • Codice di procedura civile

    art. 360, primo comma, nn. 3 e 5

    Sono i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge (n.3) e per omesso esame di fatto decisivo e controverso (n.5). La Corte li ha utilizzati per censurare la mancata applicazione del principio di diligenza del cedente e l'omessa motivazione della CTR sulla deducibilità di specifici costi.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176

    art. 23, comma 8 bis (richiamato nel rito)

    Norma procedurale richiamata per la celebrazione dell'udienza pubblica nelle forme indicate; non incide sul merito fiscale ma sul rito seguito.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, non basta dimostrare la fittizietà del fornitore: occorre anche fornire elementi idonei a provare (anche per via indiziaria) la conoscenza o la conoscibilità, da parte del destinatario, della frode. In assenza di tali indizi specifici l'accusa di indebita detrazione IVA può risultare infondata.
  • Se una dichiarazione d'intenti è ideologicamente falsa (cessionari "cartiere" che non esportano), il cedente che si avvale del regime di sospensione d'imposta ha un obbligo di diligenza: deve adottare tutte le misure ragionevoli in suo potere per verificare l'attendibilità del dichiarante. La mancata valutazione di tale obbligo da parte del giudice d'appello determina cassazione e rinvio.
  • La regolarità dei pagamenti e l'emissione di fatture non escludono automaticamente la partecipazione a una frode: sono elementi che vanno valutati nel complesso e non hanno valore decisivo se l'Amministrazione produce indizi contrari solidi.
  • Sui profili di inerenza e deducibilità dei costi grava l'onere della prova in capo al contribuente (certezza, precisione e inerenza); se il giudice d'appello omette di motivare su tali voci decisive, la decisione è vulnerabile in Cassazione per omesso esame di fatto decisivo.
  • In sede di legittimità non è consentita una semplice rivalutazione del merito: le censure devono essere fondate su violazioni di legge o omessi esami; questioni puramente ricognitive del merito saranno dichiarate inammissibili.

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