Cassazione Penale, Sentenza n. 32182/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Messina, con ordinanza del 15/02/2024, aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p., ritenendo che il fatto emerso dall'istruttoria fosse diverso dall'imputazione originaria (percosse ex art. 581 c.p. anziché tentata violenza privata). Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza perché, secondo lui, si è trattato di un atto abnorme: le percosse erano già descritte nel capo di imputazione come condotta posta in essere dall'imputato e la diversa qualificazione giuridica avrebbe potuto essere adottata dal giudice ai sensi dell'art. 521, comma 1, c.p.p., senza procedere alla restituzione degli atti. La questione centrale era se la modificazione della qualificazione giuridica costituisse un mutamento degli elementi essenziali del fatto tale da pregiudicare il diritto di difesa (giustificando la restituzione) o una semplice diversa qualificazione rimessa al giudice.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto che la restituzione degli atti fosse un atto abnorme perché gli elementi costitutivi del reato di percosse erano già presenti nel capo di imputazione; quindi non vi era mutamento degli elementi essenziali del fatto idoneo a ledere il diritto di difesa. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per il proseguimento del giudizio.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen., comma 1
Consente al giudice di modificare la qualificazione giuridica dell'imputazione in dibattimento; la Corte ha ritenuto che, ove gli elementi del nuovo reato emerghino già nel capo di imputazione, la riclassificazione rientri nei poteri del giudice e non imponga la restituzione degli atti.
art. 521 cod. proc. pen., comma 2
Prevede la restituzione degli atti al Pubblico Ministero quando il fatto risulti del tutto incompatibile con gli elementi essenziali dell'imputazione; la Corte ha stabilito che tale condizione non sussiste quando gli elementi del reato diverso (percosse) erano già menzionati nel capo di imputazione.
artt. 516-522 cod. proc. pen.
Norme sulle nuove contestazioni mirate a garantire il contraddittorio e il diritto di difesa; vanno interpretate in funzione delle finalità di tutela della difesa, non in senso formalistico, e la modifica dell'accusa è rilevante solo se pregiudica il diritto di difesa.
art. 581 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di percosse; la Corte ha ritenuto che le condotte riconducibili a tale articolo fossero già descritte nel capo di imputazione, giustificando la riclassificazione senza restituzione degli atti.
Massime di principio
- La restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p. è giustificata solo quando il fatto risulta del tutto incompatibile con gli elementi essenziali dell'imputazione; non è sufficiente una diversa qualificazione giuridica.
- Se gli elementi materiali della nuova fattispecie sono già enunciati nel capo di imputazione, il giudice può procedere alla riqualificazione ex art. 521, comma 1, c.p.p., senza arrecare pregiudizio al diritto di difesa.
- Le norme sulle nuove contestazioni (artt. 516-522 c.p.p.) devono essere interpretate in funzione delle finalità di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, evitando un formalismo che impedisca ragionevoli riqualificazioni processuali.
- La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo se la modifica muta gli elementi essenziali del fatto, creando incertezza tale da menomare il diritto di difesa; in tali casi è corretta la restituzione degli atti.
- In pratica, prima di disporre la restituzione degli atti per ricostituzione della fattispecie, il giudice deve verificare se la diversa qualificazione dipende da un elemento essenziale non presente nell'imputazione originaria; in caso contrario la riqualificazione va operata nel dibattimento.
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