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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM AL30A n. 29724 del 22/06/2021

CASEIFICIO MATTANA FRANCESCO/CONTRATTI CESSIONE LATTE OVINO-CAPRINO

AGCMAL30A

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha accertato che il Caseificio Mattana Francesco, attivo nella produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari, nel corso dell’annata 2018/2019 ha acquistato latte crudo ovino e caprino da 43 allevatori senza concludere contratti di fornitura in forma scritta prima delle consegne. Le fatture mensili e le giornaliere di conferimento non sono state ritenute sostitutive del contratto, sia perché emesse dopo la consegna sia perché prive di elementi essenziali e della dicitura prevista dalla normativa. È stata irrogata una sanzione di 2.000 euro ed è stata imposta l’astensione da condotte analoghe.

Caseificio Mattana Francesco; mancata stipula di contratti scritti con 43 allevatori conferenti latte ovino-caprino nell’annata 2018/2019; accertamento della violazione dell’art. 62, comma 1, D.L. 1/2012 e sanzione di 2.000 euro.

Mancata stipula di contratti scritti per la fornitura di latte ovino-caprino

Il provvedimento riguarda il Caseificio Mattana Francesco, impresa individuale con sede a Sinnai, attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari. L’AGCM ha concluso un procedimento avviato a seguito delle segnalazioni del MIPAAFT-ICQRF e dell’associazione Più Sardegna, accertando una violazione dell’art. 62, comma 1, del D.L. n. 1/2012 riferita all’annata casearia 2018/2019.

Parti e origine del procedimento

Il caseificio, nel 2020, ha realizzato un fatturato di 1.031.029 euro. Il procedimento AL30A è stato avviato il 29 dicembre 2020 sulla base del verbale di accertamento dell’ICQRF Sardegna e di ulteriori segnalazioni e documenti acquisiti agli atti. Il caseificio ha esercitato l’accesso agli atti e presentato memorie difensive e conclusiva.

Condotta oggetto di contestazione

Per la campagna casearia 2018/2019 il caseificio si è rifornito di latte crudo ovino e caprino presso 43 allevatori conferenti. È emerso che con nessuno dei 43 fornitori erano stati conclusi contratti di fornitura in forma scritta.

Il caseificio ha prodotto, a titolo esemplificativo, fatture relative ai conferimenti di marzo, aprile e giugno 2019, corredate dalle registrazioni giornaliere dei quantitativi consegnati. Le fatture riportavano dati delle parti, date, quantità, prezzi, IVA e modalità di pagamento; tuttavia, erano emesse dopo le consegne e con funzione riepilogativa dell’operazione già eseguita.

Quadro normativo applicabile

L’art. 62, comma 1, del D.L. n. 1/2012 impone, per i contratti aventi a oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, inclusi i prodotti lattiero-caseari, la forma scritta e l’indicazione preventiva di elementi quali durata, quantità e caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e pagamento. La disposizione persegue finalità di trasparenza, certezza e correttezza delle relazioni commerciali nella filiera agroalimentare.

Rilevano inoltre gli artt. 1 e 3 del D.M. n. 199/2012 e l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Quest’ultimo prevede che, quando lo Stato membro rende obbligatoria la contrattualizzazione scritta delle consegne di latte crudo, il contratto debba essere stipulato prima della consegna e contenere, tra l’altro:

  • prezzo e relativo metodo di determinazione;
  • volume e calendario delle consegne;
  • durata e clausole di risoluzione;
  • scadenze e procedure di pagamento;
  • modalità di raccolta o consegna;
  • disciplina dei casi di forza maggiore.

Secondo l’AGCM, tali condizioni costituiscono standard minimi di tutela derivanti dal diritto dell’Unione e non possono essere derogate da disposizioni nazionali incompatibili.

Squilibrio contrattuale nella filiera del latte

Pur osservando che l’accertamento di un significativo squilibrio di potere negoziale non è espressamente richiesto per l’applicazione dell’art. 62, comma 1, l’Autorità ha rilevato elementi indicativi di uno squilibrio tra il caseificio e i singoli allevatori.

Il latte crudo è altamente deperibile e deve essere collocato quotidianamente, limitando la possibilità dell’allevatore di cambiare rapidamente acquirente o modulare l’offerta. Il bacino territoriale di vendita è generalmente circoscritto e gli allevatori, spesso organizzati in piccole imprese individuali, conferiscono normalmente l’intera produzione a un solo trasformatore. I trasformatori, invece, possono approvvigionarsi da una pluralità di fornitori e, almeno per alcune produzioni, ampliare il bacino di raccolta o ricorrere a latte estero.

Valutazione delle fatture come documenti sostitutivi

Il caseificio ha sostenuto di aver utilizzato la facoltà prevista dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 199/2012, secondo cui documenti di trasporto, documenti di consegna o fatture, se integrati con tutti gli elementi richiesti dall’art. 62, comma 1, e recanti l’apposita dicitura, possono assolvere agli obblighi contrattuali.

L’AGCM non ha accolto tale argomentazione. Le fatture prodotte:

  • erano emesse solo successivamente alla consegna del latte;
  • avevano natura fiscale e riepilogativa, non negoziale;
  • non indicavano la durata del rapporto;
  • non specificavano le modalità di consegna;
  • non riportavano la dicitura prevista dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 199/2012.

Le giornaliere di conferimento, inoltre, documentavano soltanto i quantitativi consegnati giorno per giorno e non contenevano la disciplina preventiva degli elementi essenziali del rapporto. Per tali ragioni, né le fatture né la loro combinazione con le registrazioni dei conferimenti sono state ritenute equipollenti ai contratti scritti.

Disapplicazione dell’art. 3, comma 4, del D.M. n. 199/2012

L’Autorità ha ritenuto che l’art. 3, comma 4, del D.M. n. 199/2012, nella parte in cui attribuisce alle fatture di pagamento una funzione sostitutiva del contratto scritto, sia incompatibile con l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e con l’art. 62 del D.L. n. 1/2012, nella misura in cui richiedono una regolazione scritta concordata prima della consegna.

In applicazione del principio del primato del diritto dell’Unione, richiamato anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nei casi Fratelli Costanzo e Consorzio Italiano Fiammiferi, l’AGCM ha quindi disapplicato la disposizione interna incompatibile.

La buona fede invocata dal caseificio non è stata ritenuta sufficiente a escludere la responsabilità. Secondo l’Autorità, essa avrebbe potuto incidere sulla sanzionabilità solo qualora l’impresa avesse comunque rispettato integralmente e diligentemente le condizioni previste dalla stessa disposizione nazionale. Le fatture, invece, risultavano incomplete anche rispetto a tali condizioni.

Esito e qualificazione della violazione

L’AGCM ha concluso che la mancata conclusione di contratti scritti di fornitura con i 43 conferenti, per le cessioni dell’annata 2018/2019, integra la violazione dell’art. 62, comma 1, del D.L. n. 1/2012.

Il provvedimento non riguarda un’intesa restrittiva o un abuso di posizione dominante ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/1990 o degli artt. 101 e 102 TFUE, ma l’esercizio dei poteri dell’AGCM in materia di disciplina delle relazioni commerciali nella filiera agricola e alimentare, ai sensi dell’art. 62 del D.L. n. 1/2012.

Sanzione e criteri di quantificazione

L’art. 62, comma 5, del D.L. n. 1/2012 prevede, per la violazione degli obblighi del comma 1, una sanzione amministrativa da 1.000 a 40.000 euro, determinata in relazione al valore dei beni oggetto di cessione. Ai sensi del comma 8, la vigilanza e l’irrogazione delle sanzioni spettano all’AGCM secondo la legge n. 689/1981.

L’Autorità ha applicato i criteri dell’art. 11 della legge n. 689/1981, considerando:

  • la gravità della violazione;
  • la durata, limitata all’annata 2018/2019;
  • l’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare la condotta;
  • la situazione economica dell’impresa;
  • il fatturato 2020 di 1.031.029 euro, l’utile di 14.377 euro e i costi per materie prime pari a circa 704.000 euro;
  • il fatto che il caseificio si fosse avvalso di una facoltà prevista dalla normativa nazionale, poi disapplicata, pur senza rispettarne integralmente le condizioni.

La circostanza che, per l’annata successiva 2019/2020, il caseificio abbia sottoscritto contratti scritti con tutti i 43 allevatori e abbia manifestato disponibilità a definire un modello contrattuale standard è stata valutata come elemento attenuante.

La sanzione è stata pertanto fissata in 2.000 euro.

Misure e termini

Il caseificio è stato ingiunto di astenersi dal porre in essere condotte commerciali analoghe. La sanzione deve essere pagata entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. È previsto il ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Punti principali

Condotta accertata

Nell’annata casearia 2018/2019 il caseificio ha ricevuto latte crudo ovino e caprino da 43 allevatori senza stipulare contratti di fornitura scritti.

Quadro normativo

L’obbligo deriva dall’art. 62, comma 1, D.L. 1/2012, letto in conformità all’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e alle relative disposizioni nazionali di attuazione.

Inidoneità delle fatture

Le fatture di pagamento, emesse mensilmente dopo le consegne, non sono state considerate equivalenti al contratto scritto. Inoltre, gli esemplari prodotti non indicavano durata e modalità di consegna e non recavano la dicitura prescritta dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 199/2012.

Disapplicazione della norma interna

L’AGCM ha disapplicato l’art. 3, comma 4, del D.M. n. 199/2012 nella parte in cui attribuisce alle fatture una funzione sostitutiva del contratto, ritenendola incompatibile con l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Sanzione e misure

È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro. L’importo ha tenuto conto della durata limitata della condotta, della successiva sottoscrizione di contratti con tutti gli allevatori e della disponibilità a definire un modello contrattuale standard. Il caseificio deve inoltre astenersi da condotte analoghe.

Come è indicizzato

Materierelazioni commerciali nella filiera agroalimentarecontratti di cessione di prodotti agricolisettore lattiero-caseariosanzioni antitrust

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