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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15499/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

I committenti avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore del professionista che aveva svolto la progettazione e la direzione dei lavori di ristrutturazione della loro abitazione, deducendo che l'esecuzione dell'incarico non era conforme alla diligenza professionale e che si erano verificate gravi anomalie nella realizzazione dei solai. Sostenevano che i connettori dei solai fossero stati installati in misura inferiore rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali e che ciò avesse imposto a loro carico opere di consolidamento. Nel corso del giudizio avevano chiamato in causa anche l'impresa esecutrice, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni in solido con il professionista, e quest'ultimo aveva chiamato in causa la propria assicurazione. In cassazione hanno denunciato la violazione degli artt. 1218, 1176, 1659, 1667, 1668 e 2224 c.c., assumendo che la difformità dell'opera rispetto al progetto integrasse di per sé inadempimento del direttore dei lavori e dell'appaltatore, con conseguente diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi mediante consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non fosse decisivo perché non censurava la ratio decidendi autonoma della sentenza d'appello, fondata anche sulla mancata prova del danno e della sua quantificazione. Inoltre ha condiviso l'impostazione del giudice di merito secondo cui, alla luce delle risultanze della consulenza già acquisita, la difformità dei connettori non aveva integrato vizi o difformità rilevanti né un inesatto adempimento del progettista-direttore dei lavori o dell'impresa appaltatrice. Ha quindi confermato la condanna dei ricorrenti alle spese in favore di entrambi i controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1176 c.c.

    richiamato come parametro di diligenza professionale, ma la Corte esclude che, nel caso concreto, la dedotta difformità integri di per sé un inadempimento risarcibile senza prova del danno

  • art. 1218 c.c.

    invocato dai ricorrenti per l'inadempimento contrattuale; la Corte non ne accoglie l'applicazione nel caso concreto

  • art. 1659 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla difformità dei lavori appaltati

  • art. 1667 c.c.

    richiamato per i vizi e le difformità dell'opera; la Corte ritiene che, secondo il giudice di merito, nel caso concreto non fossero emersi vizi rilevanti

  • art. 1668 c.c.

    utilizzato dalla Corte per inquadrare la domanda risarcitoria e la valutazione del giudice di merito sulla mancanza di vizi e sulla mancata prova del danno

  • art. 2224 c.c.

    richiamato nel ricorso per sostenere la responsabilità nell'esecuzione della prestazione d'opera

  • art. 1669 c.c.

    richiamato nella domanda verso l'impresa appaltatrice, insieme alle norme sui vizi dell'appalto

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo del contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di appalto e prestazione d'opera intellettuale, la mera difformità dell'opera rispetto alle indicazioni progettuali non comporta automaticamente il diritto al risarcimento, se il giudice di merito accerta che essa non ha determinato vizi o difetti rilevanti e che l'opera resta idonea alla sua destinazione.
  • La domanda risarcitoria per inesatto adempimento non può essere accolta se il danneggiato non prova in modo specifico l'esistenza del pregiudizio patrimoniale e i costi sostenuti per eliminare i vizi o consolidare l'opera; in mancanza, una consulenza tecnica finalizzata a colmare tale lacuna è esplorativa.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito quando la censura mira soltanto a contrapporre una diversa lettura delle risultanze tecniche rispetto a quella compiuta dal giudice di appello.
  • Se la sentenza impugnata fonda il rigetto anche su una ragione autonoma e decisiva, come la mancata prova del danno, il ricorso che non colpisca specificamente tale ratio è privo di decisività.
  • Il diritto al compenso del progettista e direttore dei lavori non è escluso dal fatto che l'opera presenti difformità o vizi non radicalmente impeditivi dell'uso, quando il committente non chieda la rimozione diretta dei vizi ma solo il risarcimento del danno.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoMandatoInadempimentoProveRicorso per cassazione
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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