Cassazione Civile, Sentenza n. 2628/2022 del 28/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava l'atto dell'Agenzia volto al recupero del credito d'imposta fruito per investimenti in aree svantaggiate ai sensi dell'art. 8 della L. 338/2000. L'Agenzia aveva proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza favorevole alla società della CTR Puglia.
La decisione
Il giudizio è stato dichiarato estinto perché la contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018 (conv. L. 136/2019), fornendo prova del pagamento della prima rata e chiedendo l'estinzione; l'Agenzia delle Entrate non ha presentato entro il termine del 31/12/2020 l'istanza di trattazione prevista dall'art. 6, comma 13, d.l. 119/2018. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del medesimo comma 13.
Norme richiamate
Legge 23 ottobre 2001, n. 338
La norma disciplina il credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate; la questione sostanziale era l'irregolare fruizione di tale credito, oggetto del recupero contestato dall'Agenzia
Decreto-legge 14 ottobre 2018, n. 119, convertito nella L. 12 dicembre 2019, n. 136
Prevede la possibilità di definizione agevolata della lite e dettA le conseguenze procedurali: il giudizio può essere dichiarato estinto se la parte istante documenta l'adesione e il versamento secondo la definizione; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare l'estinzione in presenza della domanda e del pagamento parziale e dell'assenza di iniziativa dell'Agenzia entro il termine previsto.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di definizione agevolata e la relativa prova di pagamento può determinare l'estinzione del giudizio se prevista dalla normativa di riferimento; in tali casi il processo si estingue senza decisione nel merito.
- Se la controparte pubblica (es. Agenzia delle Entrate) non esercita i poteri o non adempie entro i termini stabiliti dalla norma (qui art. 6, comma 13 d.l. 119/2018), il giudice deve dichiarare l'estinzione richiesta dalla parte istante.
- L'estinzione per definizione agevolata non costituisce accertamento favorevole o sfavorevole sul merito della pretesa tributaria; risolve il contenzioso tramite adesione procedurale e pagamento concordato.
- Le spese processuali nella definizione agevolata rimangono a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa o diverso accordo tra le parti; è quindi importante documentare i pagamenti e le spese sostenute.
- Per evitare l'estinzione favorevole al contribuente, l'Amministrazione finanziaria deve seguire le procedure e i termini previsti dalla norma per partecipare alla definizione o per esercitare eventuali rimedi entro i termini stabiliti.
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