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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29340/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. per proporre ricorso per cassazione, dedotta forza maggiore per aver ricevuto la motivazione della sentenza di appello tardivamente nonostante ripetute richieste via PEC; il difensore sosteneva di aver richiesto copia della sentenza (prima il 18/10/2022, poi il 03/11/2022), di aver ricevuto comunicazioni amministrative il 04/11/2022 ed inviato i documenti richiesti lo stesso giorno, ma la copia è pervenuta solo il 23/11/2022, con conseguente impossibilità di utilizzare tutto il termine per impugnare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione nel termine per due ordini di motivi: (1) difetto di legittimazione del difensore che ha presentato l'istanza originaria (avv. Gabriele Gatto) non essendo iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; tale vizio non è sanato dal deposito successivo di memorie da parte di difensore abilitato; (2) nel merito, anche ove si superasse la prima eccezione, la situazione non integra la forza maggiore: il difensore ha procrastinato le richieste, non ha provato di aver compiuto ogni diligente iniziativa (es. accesso in cancelleria) e la disponibilità finale di quattro giorni per redigere il ricorso è stata ritenuta adeguata rispetto alla mole della motivazione. Conseguentemente l'istanza è stata dichiarata inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, art. 4, comma 2 (convertito dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36)

    "Davanti alla corte di cassazione, al consiglio di Stato ed alla corte dei conti in sede giurisdizionale, al tribunale supremo militare, al tribunale superiore delle acque pubbliche ed al consiglio nazionale forense per le imposte dirette il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33"

    Per ogni forma di patrocinio davanti alla Corte di cassazione è richiesta l'iscrizione all'albo speciale: una istanza di restituzione in termini proposta da difensore non iscritto è inammissibile per difetto di legittimazione.

  • Codice di procedura penale, art. 175

    L'istituto della restituzione in termini può essere esercitato dalla parte o dal difensore ma, quando è il difensore a proporre l'istanza dinanzi alla Corte di cassazione, deve rispettare i requisiti di patrocinio previsti dall'ordinamento forense (quindi avvalersi di difensore cassazionista). Inoltre, per giustificare la restituzione occorre dimostrare forza maggiore/impedimento assoluto non superabile con normale diligenza.

  • Codice di procedura penale, art. 613, comma 1

    La norma che impone limiti alla rappresentanza nei ricorsi per cassazione si applica analogicamente anche all'istanza di restituzione in termini: la mancata iscrizione nell'albo speciale comporta inammissibilità.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Sulla base di tale norma la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende, ritenendo la domanda inammissibile per colpa dell'istante.

  • Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 7

    Se il difensore invoca impedimenti derivanti dalle misure emergenziali (es. limitazioni di accesso alle cancellerie), deve fornire prova specifica che tali provvedimenti abbiano effettivamente impedito l'accesso in modo inderogabile; l'assenza di tale prova indebolisce la tesi di forza maggiore.

Massime di principio

  • Una richiesta di restituzione nel termine dinanzi alla Corte di cassazione presentata da un difensore deve essere sottoscritta da un avvocato iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; la mancata iscrizione determina inammissibilità.
  • Il vizio di legittimazione originario non può essere sanato con il deposito successivo di memorie o motivi nuovi sottoscritti da difensore abilitato: non è ammesso lo spostamento surrettizio dei termini mediante sostituzioni tardive.
  • Per ottenere la restituzione in termini per "forza maggiore" è necessario provare un impedimento assoluto, esterno e non superabile con normale diligenza; difficoltà amministrative o ritardi non giustificati dal comportamento proattivo del difensore sono insufficienti.
  • Il difensore che invochi il ritardo nella ricezione di atti (es. motivazione della sentenza) deve documentare tempestive e ripetute istanze e ogni tentativo diligente per ottenere l'atto (inclusi solleciti e, se possibile, accesso fisico alla cancelleria), pena il rigetto per carenza di diligenza.
  • Brevi disponibilità temporali (es. pochi giorni) possono essere ritenute adeguate per predisporre un ricorso, a seconda della mole e della rilevanza delle ragioni da impugnare; ciò va valutato concretamente.
  • Se si ritiene impedito l'accesso agli uffici per misure emergenziali (es. normative COVID), occorre fornire prova specifica dei provvedimenti che hanno limitato l'accesso al momento pertinente.

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