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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27969/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato dal GIP del Tribunale di Cuneo, aveva ridotto la pena complessiva inflitta all'imputato per tentato omicidio aggravato dai futili motivi e calunnia, confermando la responsabilità sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, delle riprese di videosorveglianza, delle deposizioni testimoniali e delle lesioni riportate dalla vittima, oltre che della falsa denuncia presentata dall'imputato in carcere. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva: 1) mancata riqualificazione del fatto da tentato omicidio a lesioni aggravate, assumendo che la prova non dimostrasse il dolo omicidiario e che la lite fosse stata provocata dalla vittima, anche in ragione dell'ubriachezza dell'imputato; 2) illogicità della motivazione sull'aggravante dei futili motivi, negando che la consumazione della birra da parte della persona offesa costituisse la ragione dell'aggressione; 3) omessa considerazione della legittima difesa putativa; 4) mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione; 5) vizi motivazionali sulla condanna per calunnia, sostenendo che la denuncia fosse stata resa in buona fede e che la dinamica non fosse quella ricostruita in sentenza; 6) eccessività e carenza di motivazione del trattamento sanzionatorio; 7) eccessività delle statuizioni civili e della provvisionale; 8) richiesta, in eventuale rinvio, di applicazione di pene sostitutive ex art. 52 l. n. 689 del 1981.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha qualificato come inammissibili, perché rivalutativi o generici, i motivi sulla riqualificazione in lesioni, sulla legittima difesa putativa, sulla calunnia e sul trattamento sanzionatorio; ha ritenuto infondati i motivi sull'aggravante dei futili motivi e sull'attenuante della provocazione; ha ritenuto non impugnabile in cassazione la statuizione sulla provvisionale. Conseguentemente ha confermato la condanna dell'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 52 l. n. 689 del 1981

    Richiamato solo dalla difesa in via subordinata per l'eventuale applicazione di pene sostitutive in caso di rinvio; la Corte non vi dà seguito perché il rinvio non viene disposto.

  • art. 368 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto di calunnia, ritenuto integrato dalla falsa denuncia presentata dall'imputato contro la persona offesa.

  • art. 52 d.lgs. 196 del 2003

    Richiamato per l'omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 42 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 43 c.p. per affermare che lo stato di ubriachezza non esclude di per sé la valutazione del dolo secondo i normali criteri dell'elemento psicologico.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 42 c.p. per ribadire che la colpevolezza va apprezzata secondo i criteri generali dell'elemento soggettivo, anche in caso di ubriachezza.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita la rilettura del compendio probatorio né la sostituzione della valutazione del giudice di merito con una ricostruzione alternativa dei fatti, specie quando il ricorso si risolva in una richiesta di rivalutazione delle prove testimoniali.
  • La distinzione tra tentato omicidio e lesioni personali va operata valorizzando insieme atteggiamento psicologico dell'agente e potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma e dalle modalità concrete dell'offesa.
  • La presenza di ferite gravi o localizzate in zone vitali, l'uso di un'arma impropria idonea a offendere e le minacce di morte possono costituire indici coerenti della volontà omicidiaria e giustificare la qualificazione del fatto come tentato omicidio.
  • Lo stato di ubriachezza non esclude automaticamente il dolo né impedisce l'accertamento della responsabilità penale; ai fini dell'elemento soggettivo la condotta va valutata secondo le regole generali degli artt. 42 e 43 c.p., salvo i casi specifici di rilevanza dell'ubriachezza cronica.
  • L'aggravante dei futili motivi ricorre quando l'impulso criminoso sia determinato da uno stimolo esterno banale, minimo o sproporzionato, tale da apparire un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento.
  • L'attenuante della provocazione è incompatibile con l'aggravante dei futili motivi, perché non possono coesistere nella stessa azione stati d'animo logicamente contrastanti.
  • La legittima difesa putativa deve essere sorretta da elementi concreti e non può essere invocata in modo generico o perplesso, soprattutto quando la dinamica fattuale mostri la possibilità di sottrarsi al conflitto anziché reagire con un'aggressione.
  • Il delitto di calunnia è integrato quando una denuncia o dichiarazione accusatoria, consapevolmente falsa, attribuisce a un innocente un fatto costituente reato; la buona fede prospettata solo in sede di legittimità non vale a superare una motivazione di merito coerente e fondata su plurimi riscontri.
  • La statuizione sulla provvisionale è, di regola, non impugnabile con ricorso per cassazione, avendo natura discrezionale, meramente delibativa e non definitivamente decisoria.
  • Il motivo di ricorso che censuri solo la misura della pena è inammissibile quando si risolva in una richiesta di nuova valutazione di elementi di fatto già considerati dal giudice di merito e la pena sia stata già determinata in misura prossima al minimo edittale o comunque ridotta in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmicidioLesioniCalunniaElemento soggettivoCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generale
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiNesso di causalitàDolo eventualeOnere della prova

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