Ordinanza n. 536/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a. della nota prot. 58663 del 20/10/2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, notificata in pari data, con la quale è stata rigettata l'istanza prot. 24712 del 07/06/2024 di riconoscimento del titolo per l'insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi dell'interesse della ricorrente; per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'annullamento della nota di rigetto in quanto illegittima; per la condanna dell'amministrazione resistente ad annullare la nota impugnata in quanto illegittima;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo per l'insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha respinto l'istanza di riconoscimento del titolo per l'insegnamento di sostegno, deducendone l'illegittimità e chiedendone, previa sospensione cautelare, l'annullamento. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge, a un primo e sommario esame, che l'Amministrazione potrebbe non avere adeguatamente valutato la documentazione prodotta dalla ricorrente e l'esperienza professionale maturata nel settore. Il giudice ha inoltre rilevato che le differenze tra la formazione conseguita dall'interessata e quella prevista dall'ordinamento italiano potrebbero essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative. Quanto al periculum in mora, il rigetto del riconoscimento è stato ritenuto suscettibile di determinare la risoluzione del contratto individuale di lavoro in essere.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso gli effetti del provvedimento ministeriale di rigetto fino alla scadenza del contratto di lavoro. La misura è stata concessa in ragione del fumus boni iuris, ravvisato nella possibile insufficiente valutazione della documentazione e dell'esperienza professionale della ricorrente e nella possibilità di colmare le differenze formative mediante misure compensative, nonché del periculum in mora, consistente nel rischio di risoluzione del contratto individuale di lavoro. Il giudice ha disposto che l'eventuale udienza di merito sia fissata con separato avviso, qualora la ricorrente manifesti interesse alla trattazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è stata richiamata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare; il giudice ha ritenuto sussistenti, in via sommaria, i presupposti per sospendere gli effetti del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, il rigetto del riconoscimento di una formazione o di un titolo per l'insegnamento di sostegno può presentare un fumus di illegittimità quando l'amministrazione non abbia adeguatamente valutato la documentazione prodotta e l'esperienza professionale maturata dall'interessato.
- Le differenze tra la formazione conseguita dall'interessato e quella richiesta dall'ordinamento italiano possono, in via cautelare, essere considerate superabili mediante l'imposizione di adeguate misure compensative, anziché giustificare automaticamente il rigetto del riconoscimento.
- Sussiste il periculum in mora quando il diniego di riconoscimento del titolo o della formazione sia idoneo a determinare la risoluzione del contratto individuale di lavoro in essere; in tale situazione può essere disposta la sospensione degli effetti del diniego fino alla scadenza del contratto.
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