Cassazione Civile, Ordinanza n. 36140/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un ex dipendente, autore di un'invenzione sviluppata durante il rapporto di lavoro, a conseguire l'equo premio previsto dalla disciplina delle invenzioni del dipendente. L'invenzione era alla base di brevetti europei e statunitensi rilasciati a favore di società del medesimo gruppo, diverse dal datore di lavoro originario. Il lavoratore aveva richiesto il compenso alla società poi convenuta, che aveva contestato la propria obbligazione deducendo: difetto di legittimazione passiva, perché i brevetti erano stati ottenuti da terzi; insussistenza della propria disponibilità dell'invenzione; mancata prova di un passaggio del diritto al brevetto nel proprio patrimonio; presenza di un accordo di cessione dei diritti dell'inventore a favore di una società estera; litispendenza/giudicato esterno; prescrizione del diritto; inesistenza dei presupposti della brevettabilità; qualificazione dell'invenzione come invenzione di servizio, con conseguente assorbimento del premio nella retribuzione. La società ricorrente ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione, denunciando violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione a legittimazione passiva, efficacia del giudicato esterno, decorrenza della prescrizione, necessità di esaminare la validità del brevetto e qualificazione dell'invenzione come di servizio anziché di azienda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo sulla qualificazione dell'invenzione come di servizio, perché volto in sostanza a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sull'assenza di una specifica pattuizione contrattuale di attività inventiva e di una retribuzione corrispettiva. Ha inoltre ritenuto inammissibili le doglianze sulla legittimazione passiva e sulla ricostruzione del trasferimento dei diritti, osservando che la domanda era stata proposta contro il soggetto indicato come debitore e che l'accertamento del trasferimento dei diritti brevettuali era sorretto da presunzioni non sindacabili in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale. Ha poi respinto i motivi sul giudicato esterno, perché il precedente richiamato riguardava un diverso brevetto e non risultava identità dell'idea inventiva; sulla prescrizione, ha confermato che il termine decorre dalla concessione del brevetto, poiché solo la brevettazione rende esigibile l'equo premio; e sulla validità del brevetto, ha ribadito che il datore di lavoro non può liberarsi del premio mediante una contestazione incidentale di nullità del titolo, essendo necessaria una rimozione erga omnes del brevetto. La società ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 23 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127
Il diritto all'equo premio per invenzione di azienda sorge con la brevettazione e non viene meno se il brevetto è ottenuto da un avente causa del datore di lavoro o se i diritti sull'invenzione sono ceduti a terzi dal datore di lavoro.
art. 64 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale)
La disciplina dell'equo compenso va letta in continuità con il principio per cui il premio è dovuto quando l'invenzione è utilizzata o brevettata, e il diritto nasce con l'esigibilità collegata al brevetto.
art. 63 cod. prop. ind.
Richiamato nel quadro della disciplina delle invenzioni del dipendente e dei diritti del datore di lavoro.
art. 64 cod. prop. ind.
La Corte ribadisce che la previsione normativa non consente di anticipare l'esigibilità del premio alla sola invenzione non brevettata.
art. 78 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127
La nullità del brevetto, per incidere sull'obbligo di pagare l'equo premio, deve essere dichiarata con effetto erga omnes e in via principale, non incidentalmente.
art. 122 cod. prop. ind.
Richiamato per la disciplina della nullità del titolo brevettuale e dei relativi effetti.
art. 39 c.p.c.
Invocato in tema di giudicato esterno, senza che ricorressero i presupposti dell'efficacia preclusiva dedotta.
art. 324 c.p.c.
Richiamato con riferimento al giudicato formale e alla dedotta preclusione processuale.
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno opera solo se vi è identità del decisum e dell'oggetto sostanziale della precedente decisione.
art. 52 cod. prop. ind.
Richiamato dalla ricorrente in tema di privativa brevettuale e dei suoi effetti.
art. 1362 c.c.
L'accertamento della volontà contrattuale sulla eventuale pattuizione di una retribuzione per attività inventiva va compiuto secondo i criteri interpretativi contrattuali.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono apprezzate dal giudice di merito secondo gravità, precisione e concordanza; il relativo giudizio è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio sui fatti costitutivi e impeditivi del diritto all'equo premio.
art. 115 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una rivalutazione del merito.
art. 2935 c.c.
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla concessione del brevetto.
art. 2946 c.c.
Per l'equo premio da invenzione di azienda si applica la prescrizione ordinaria decennale.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a scalfire il principio per cui il premio è collegato alla brevettazione e all'utilizzazione dell'invenzione.
art. 100 c.p.c.
Richiamato in relazione all'interesse ad agire e alla dedotta necessità di esaminare la nullità del brevetto.
art. 11 disp. prel. c.c.
Invocato dalla ricorrente senza esito, nel quadro della pretesa errata applicazione della disciplina ratione temporis.
art. 4, quarto comma, r.d. n. 1127 del 1939
Richiamato dalla ricorrente nel complesso delle censure sulla disciplina delle invenzioni del dipendente.
art. 7, primo comma, r.d. n. 1127 del 1939
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina delle invenzioni del lavoratore.
Massime di principio
- Nelle controversie sulle invenzioni del dipendente, la distinzione decisiva tra invenzione di servizio e invenzione di azienda dipende dalla pattuizione contrattuale: solo se l'attività inventiva è oggetto del contratto ed è specificamente retribuita non sorge l'equo premio; in difetto, il risultato inventivo costituisce una conseguenza non dovuta della prestazione lavorativa e dà luogo al premio.
- L'accertamento circa l'esistenza di una retribuzione contrattualmente destinata a compensare l'attività inventiva deve essere compiuto ex ante, secondo l'interpretazione del contratto e delle pattuizioni effettivamente volute dalle parti, non sulla base di una valutazione ex post del probabile risultato inventivo.
- La legittimazione passiva va verificata in base alla prospettazione della domanda: il convenuto è legittimato se è indicato come soggetto tenuto al pagamento del diritto azionato, senza che la mera deduzione di un diverso titolare del brevetto escluda automaticamente la sua posizione di debitore.
- Il giudizio di merito sul ricorso alle presunzioni e sulla sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza non è liberamente rivalutabile in cassazione; il controllo di legittimità resta circoscritto ai limiti del vizio motivazionale e all'omesso esame di fatti storici decisivi.
- L'equo premio per invenzione di azienda sorge quando l'invenzione diviene giuridicamente utilizzabile attraverso la brevettazione; perciò il termine di prescrizione decorre dalla concessione del brevetto, non dalla mera realizzazione dell'idea inventiva o dalla sola cessione dei diritti sull'invenzione.
- La cessione dei diritti brevettuali non richiede una forma vincolata; pertanto la prova del trasferimento può essere raggiunta anche per presunzioni, ove gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- Il datore di lavoro non può sottrarsi al pagamento dell'equo premio mediante una contestazione incidentale della nullità del brevetto: occorre una pronuncia principale di nullità, idonea a rimuovere il titolo con effetti erga omnes.
- Il diritto all'equo premio non viene meno quando il brevetto sia stato richiesto o ottenuto da un terzo avente causa del datore di lavoro, se permane il collegamento funzionale tra utilizzazione dell'invenzione e vantaggio conseguito dal datore o dal gruppo societario.
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