Cassazione Penale, Ordinanza n. 04475/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo che esso riproponga censure già disattese in appello e che la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, immune da manifeste illogicità e convergente con quella di primo grado. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 11/01/2024. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva confermato la ricostruzione dei fatti relativa a condotte osservate dalla polizia giudiziaria nel contesto di un'indagine avviata a seguito di una segnalazione di attività di spaccio, culminata nel rinvenimento addosso al ricorrente di 21 involucri contenenti cocaina, occultati nelle mutande, mentre riceveva costantemente chiamate da utenze sconosciute. Il ricorso viene ritenuto manifestamente infondato perché si limita a riproporre questioni già esaminate e motivate dalla Corte di appello con argomentazione non illogica e coerente con quella del Tribunale; non emergono vizi logici manifesti o profili idonei a scardinare la valutazione di merito.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
La condotta descritta è letta come compatibile con l'ipotesi di detenzione/cessione di stupefacenti a fini di spaccio, sulla base del rinvenimento della cocaina, delle modalità di occultamento e del contesto di indagine.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È manifestamente infondato il ricorso che si limiti a riprodurre questioni già affrontate e motivate in modo congruo e non illogico dai giudici di merito, senza evidenziare specifici vizi di legittimità.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia coerente, convergente tra i due gradi di merito e fondata su massime di esperienza non manifestamente illogiche.
- Nel reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, il rinvenimento di più involucri occultati sul corpo dell'imputato, in un contesto investigativo collegato a una segnalazione di spaccio e accompagnato da contatti con utenze sconosciute, può costituire un compendio indiziario coerente con la destinazione alla cessione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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