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Sentenza

Sentenza del 13/12/2021 n. 39666 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al 2008 con cui l'Agenzia ha riclassificato somme percepite da L.G. (derivanti da un'operazione societaria complessa tra Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A. e la controllante poi denominata Deiulemar Holding) come dividendi elusivamente mascherati da riscossione di un credito. La curatela deduceva che l'operazione fosse una legittima razionalizzazione (cessione/conferimento), contestava l'applicazione delle sanzioni amministrative in assenza di violazione di una norma specifica e invocava la prevalenza della sanzione penale (violazione del D.Lgs. n. 74/2000) rispetto a quella amministrativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la CTR aveva adeguatamente esaminato e condiviso le ragioni del primo giudice e che non vi era obbligo di motivare diversamente. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dell'Ufficio secondo cui l'operazione era artificiosa e diretta ad eludere la tassazione dei dividendi (tra i fatti indizianti: coincidenza dei soci e mancanza di valide ragioni economiche/ritardi di pagamento senza sanzioni contrattuali). Ha escluso l'illegittimità delle sanzioni applicate: il divieto di abuso del diritto è recepito dall'art. 37-bis del DPR 600/1973 e la conseguente applicazione delle sanzioni è prevista dal legislatore; pertanto l'applicazione delle sanzioni amministrative è legittima anche quando la condotta è elusiva. Quanto alla presunta sovrapposizione con responsabilità penale, la CTR ha implicitamente ritenuto che non dovesse operare la sostituzione della sanzione amministrativa da parte di quella penale e, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 74/2000, l'Ufficio può comunque irrogare la sanzione amministrativa. Condanna della ricorrente alle spese di cassazione e liquidazione delle stesse; ordine al ricorrente di eventuale ulteriore contributo unificato secondo DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis

    Attribuisce all'Amministrazione finanziaria il potere di disconoscere atti e operazioni privi di valide ragioni economiche diretti ad ottenere vantaggi fiscali; tale norma costituisce base normativa per la riclassificazione e legittima l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni conseguenti.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 21

    Richiamata nella censura sulle sanzioni: la Corte conferma che l'ordinamento prevede l'applicazione delle sanzioni conseguenti all'accertamento d'imposta anche quando l'accertamento deriva da operazioni elusive.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17

    Norme sul regime sanzionatorio e sulle modalità di applicazione delle sanzioni tributarie, ritenute compatibili con l'accertamento per abuso del diritto.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, comma 2

    Richiamata come fonte delle sanzioni applicabili quando il reddito dichiarato risulta inferiore a quello accertato; la Corte ne evidenzia l'applicabilità anche nelle ipotesi di abuso del diritto.

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 19

    Norma richiamata dalla ricorrente sui rapporti tra sanzioni penali e amministrative; la Corte ha ritenuto che non sussista un'automatica applicazione della sanzione speciale penale in luogo di quella amministrativa e ha richiamato l'art. 21 del medesimo decreto per la possibilità di irrogare la sanzione amministrativa nonostante la notizia di reato.

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4

    Norma che disciplina il reato di dichiarazione infedele; la ricorrente sosteneva che la fattispecie fosse penale, ma la Corte ha ritenuto che nulla ostasse all'applicazione della sanzione amministrativa da parte dell'Ufficio.

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 21

    Stabilisce l'operatività dell'azione amministrativa anche quando è stata data notizia di reato: l'Ufficio può irrogare comunque la sanzione amministrativa relativa alle violazioni tributarie oggetto di notizia di reato.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2

    Norma di diritto internazionale privato richiamata dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate fossero comunque state considerate nel complesso motivare della sentenza impugnata.

  • Legge n. 212 del 2010, art. 10 (Statuto del contribuente)

    Richiamata dalla ricorrente in relazione a garanzie procedimentali; la Corte ha ritenuto che le contestazioni fossero state esaminate nel corpo della decisione d'appello che aveva adottato e condiviso le motivazioni di primo grado.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'eventuale versamento del 'doppio contributo' da parte del ricorrente ai sensi di tali disposizioni.

  • Codice di procedura civile, art. 112 e art. 360, comma 1, n. 4

    Art. 112 c.p.c. (dovere del giudice di decidere su tutte le questioni) e art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione): la Corte ha ritenuto infondati i mezzi di cassazione che lamentavano omissioni di pronuncia perché l'appello aveva espressamente richiamato e condiviso le motivazioni del primo grado, il che soddisfa l'obbligo motivazionale dell'appellante.

Massime di principio

  • Un'operazione societaria tra entità con gli stessi soci (vendita 'a se stessi') può essere riclassificata dall'Amministrazione finanziaria come distribuzione di dividendi se mancano valide ragioni economiche e appaiono indizi di artificiosità (es. coincidenza soci, pagamenti ritardati senza applicazione di sanzioni contrattuali).
  • L'accertamento e la qualificazione fiscale di operazioni per anni diversi possono essere autonome: un accertamento per adesione relativo a un anno non vincola automaticamente l'Amministrazione per anni successivi, salvo che si tratti dello stesso anno o di situazioni espressamente coperte dall'accordo.
  • L'art. 37-bis del DPR 600/1973 costituisce base normativa dell'antielusione: consente la disapplicazione di schemi giuridici privi di valide ragioni economiche e legittima l'applicazione delle sanzioni tributarie conseguenti.
  • Le sanzioni amministrative tributarie possono essere applicate anche in presenza di condotte elusive non direttamente costituenti violazione di una norma puntuale: il legislatore ha previsto la conseguenza sanzionatoria dell'accertamento che determina un reddito imponibile maggiore rispetto a quello dichiarato.
  • La presenza di una notizia di reato non impedisce all'Ufficio di irrogare sanzioni amministrative (principio di non sostituzione automatica della sanzione penale): occorre valutare la specialità e la regola dell'art. 21 del D.Lgs. n. 74/2000.
  • In sede di impugnazione l'appello che richiama e condivide dettagliatamente le motivazioni di primo grado è sufficiente a evitare il vizio di omissione di pronuncia; il giudice d'appello non è obbligato a formulare motivazioni completamente autonome.

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