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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12740/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma in appello della condanna per: sfruttamento della prostituzione (artt. 81 cpv., 3, comma 1, n. 8) e 4, n. 1), l. n. 75/1958), resistenza a P.U. (artt. 81 cpv. e 337 c.p.) e violenza sessuale (artt. 81 cpv. e 609-bis c.p.). Denunciava sette motivi tra cui: mancata acquisizione di prove decisive a discarico (perizia sull'apparato genitale, memoria ex art. 415-bis da altro procedimento, chat WeChat); travisamento e manifesta illogicità della motivazione sul punto della attendibilità della persona offesa e sulla ricostruzione dei fatti (sostenendo che la prostituzione era stata esercitata spontaneamente); vizio di motivazione riguardo all'esame dei telefoni e degli elementi di riscontro (34 preservativi, carta d'identità rinvenuta), alla qualificazione del reato più grave e all'applicazione delle circostanze aggravanti e della continuazione; censure sul reato di resistenza per mancata considerazione della difficoltà di riconoscere gli operanti e sulla congruità della pena e delle statuizioni civili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il principio secondo cui, nel giudizio abbreviato d'appello, la richiesta delle parti di integrazione istruttoria è una mera facoltà e può essere rifiutata se la rinnovazione non appaia necessaria ai fini della decisione (art. 603 c.p.p. e giurisprudenza consolidata). Ha ritenuto legittima la motivazione della Corte d'appello, che ha valorizzato un compendio probatorio convergente (dati dal telefono del ricorrente, prenotazioni e pagamenti di stanze a favore delle persone offese, ritrovamento di 34 preservativi, carta d'identità della persona offesa rinvenuta nel bagno dell'hotel, resistenza all'arresto), idoneo a corroborare le dichiarazioni della persona offesa. La Corte ha altresì richiamato il limite della sindacabilità in cassazione nei casi di "doppia conforme": sono esaminabili solo vizi motivazionali tali da mostrare la pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi o un travisamento macroscopico. La determinazione della pena è stata ritenuta adeguatamente motivata in applicazione dell'art. 133 c.p. Esito pratico: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p. con riferimento alla l. n. 103/2017, art. 1, comma 64).

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato come riferimento al concetto di continuazione fra reati per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della continuazione e la dinamica argomentativa adottata dai giudici di merito

  • art. 3, comma 1, n. 8) e art. 4, n. 1) l. n. 75/1958

    Norme sullo sfruttamento della prostituzione: la Corte ha ritenuto provato che il ricorrente abbia sfruttato la prostituzione delle persone offese con minaccia e violenza e appropriandosi dei proventi

  • art. 609-bis cod. pen.

    Violenza sessuale: la Corte ha confermato la qualificazione del fatto come violenza sessuale, ritenendola correttamente motivata dai giudici di merito

  • art. 337 cod. pen.

    Resistenza a pubblico ufficiale: la Corte ha ritenuto congrua la condanna per la condotta di opposizione e violenza verso i carabinieri

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Nel giudizio abbreviato d'appello l'integrazione istruttoria è esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita la titolarità delle parti a pretendere nuove prove in appello

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Memorie e atti di altro procedimento: la Corte ha valutato che la memoria prodotta in altro procedimento non mutava il quadro probatorio né dimostrava che l'acquisto di prestazioni fosse sempre avvenuto senza intermediazione o costrizione

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b), c), d), e))

    Norme sui motivi di ricorso in Cassazione: la Corte ha applicato i limiti di sindacabilità (vizi di motivazione, travisamento della prova, ecc.), ritenendo le censure del ricorrente generiche o non idonee a scardinare il giudizio di merito

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione sulla quantità di pena osservi correttamente i criteri di cui all'art. 133 e che non vi sia arbitrio

  • artt. 538 e 539 cod. proc. pen.

    Statuizioni civili: rilevate nelle censure del ricorrente, la Corte ha ritenuto le censure inammissibili in quanto dipendenti dalla rinnovata prospettazione di insussistenza dei reati, già respinta

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze per il ricorso inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • art. 1, comma 64, l. n. 103/2017

    Facoltà di aumentare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha esercitato tale facoltà per determinare in euro 3.000,00 la somma da versare

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato d'appello, la richiesta di integrazione istruttoria da parte delle parti ha carattere meramente facoltativo; il giudice può rifiutare la rinnovazione se non necessaria a eliminare dubbi decisivi (art. 603 c.p.p.).
  • In caso di "doppia conforme" (conferma in appello della condanna di primo grado), la cassazione è limitata: può censurare soltanto omissioni o travisamenti macroscopici relativi a temi probatori decisivi che siano stati rituale oggetto di motivi di impugnazione nei gradi di merito.
  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione è necessario non solo proporre una lettura alternativa delle prove, ma dimostrare la presenza di lacune o illogicità manifeste nella motivazione dei giudici di merito idonee a disarticolare l'intero ragionamento probatorio.
  • La valutazione delle fonti di riscontro (dati telefonici, oggetti rinvenuti, comportamenti contestuali come la fuga e la resistenza) può sorreggere la credibilità di una testimonianza anche in presenza di versioni difensive alternative; il sindacato su tale valutazione è assai ristretto in Cassazione.
  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, salvo evidente arbitrarietà o violazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., non è rimessa a nuovo apprezzamento in sede di legittimità.
  • Le censure procedurali relative all'omessa acquisizione di prove devono dimostrare che l'acquisizione avrebbe verosimilmente evitato un errore decisivo; mere supposizioni o richieste esplorative sono insufficienti.

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