Cassazione Penale, Sentenza n. 15261/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per reato fallimentare (omessa tenuta/ocultamento della contabilità) ai sensi degli artt. 223, comma 1, e 216, comma 1, n. 2, r.d. n. 267/1942, nella qualità di amministratore unico e poi Presidente del CdA della TPL International s.r.l. L'imputato deduce tre motivi principali: (1) travisamento della prova e vizio di motivazione rispetto alle dichiarazioni del curatore fallimentare e di due testi della difesa (Silenzi, Tonnarelli), con contestata contraddittorietà del curatore e mancata considerazione di deposizioni favorevoli; (2) omissione di rinnovazione istruttoria in appello circa l'esame del teste Tonnarelli e la documentazione informatica successivamente acquisita; (3) vizio di motivazione rispetto al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in quanto la condanna si sarebbe fondata su interpretazioni apodittiche e su deposizioni contraddittorie del curatore. La difesa sosteneva inoltre che la documentazione contabile fosse effettivamente in possesso degli amministratori di diritto al momento del fallimento e che Torresi fosse quindi estraneo al fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: si è trattato di doppia conforme (condanna confermata in primo grado e in appello), per cui il vizio di travisamento della prova è ammissibile in Cassazione solo se il ricorrente dimostra specificamente che un elemento probatorio è stato per la prima volta introdotto nella motivazione di secondo grado; nel caso non sussiste tale situazione. La Corte ha ritenuto non manifestamente illogico il ragionamento dei giudici di merito, abbia adeguatamente valutato l'attendibilità del curatore e abbia considerato i documenti acquisiti in rinnovazione istruttoria come incompleti e incongrui. Quanto alla rinnovazione ex art. 603 c.p.p., la Corte ha confermato che essa è eccezionale e il giudice di appello ha correttamente ritenuto possibile decidere sullo stato degli atti senza nuovo esame. Infine il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio è stato ritenuto rispettato: la Corte d'appello ha acquisito una motivazione ritenuta sufficiente per affermare la responsabilità penale con certezza. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), artt. 223, comma 1 e 216, comma 1 n.2
Testo di riferimento per il reato contestato (omessa tenuta/occultamento della contabilità e responsabilità degli amministratori); la Corte ha ritenuto configurato il reato alla luce dell'inesistenza o incongruenza della documentazione contabile per gli anni rilevanti
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso ammessi in funzione del devolutum; la Corte ha richiamato i limiti di ammissibilità dei motivi dedotti
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che la valutazione di attendibilità del curatore sia questione di fatto non sindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Norma sui motivi di impugnazione; la Corte ha distinto tra vizio di motivazione omissiva/contraddittoria (contestabile) e mera diversa valutazione della prova (non sindacabile)
art. 603 cod. proc. pen.
Disciplina la rinnovazione istruttoria in appello; la Corte ha ribadito il carattere eccezionale della rinnovazione e l'onere di dimostrare la decisività della prova da acquisire
art. 533 cod. proc. pen.
Stabilisce il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio per l'affermazione della colpevolezza; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia superato tale soglia, non limitandosi a mera plausibilità
art. 27 Cost.
Principio di presunzione di innocenza; la Corte ha valutato la conformità della motivazione a questo parametro, confermando il rispetto dello standard richiesto
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8 (misura processuale poi prorogata e convertita)
Richiamato dal Procuratore generale per segnalare la mancata richiesta di discussione orale; rilevanza meramente procedurale ai fini della trattazione
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione alle condizioni per l'applicazione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto onerosa la condanna pecuniaria nella specie
Massime di principio
- In presenza di una doppia conforme (condanna confermata in primo grado e in appello) la Cassazione limita il sindacato sul travisamento della prova: il ricorrente deve specificare se e quale elemento probatorio è stato valutato per la prima volta in appello e dimostrare che il travisamento rende manifestamente illogica l'intera motivazione
- La valutazione della attendibilità delle prove dichiarative (testimonianze, curatore) è questione di fatto riservata ai giudici di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo evidenti e manifeste contraddizioni nella motivazione
- La rinnovazione istruttoria in appello ex art. 603 c.p.p. è eccezionale: va chiesta e motivata mostrando che, allo stato degli atti, il giudice non è in grado di decidere e che la prova richiesta è decisiva per un esito favorevole all'imputato
- Per affermare la responsabilità penale occorre superare la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p. e art. 27 Cost.): la mera plausibilità o forte verosimiglianza non sono sufficienti
- Il ricorrente che contesta la motivazione deve distinguere tra motivazione mancante/contraddittoria/illogica (viziosa e sindacabile) e semplice diversa valutazione della prova (non sindacabile in Cassazione)
- La condanna alle spese e gli oneri verso la Cassa delle ammende possono essere disposti anche in caso di ricorso inammissibile quando non sussistono le condizioni per l'esenzione
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