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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15261/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per reato fallimentare (omessa tenuta/ocultamento della contabilità) ai sensi degli artt. 223, comma 1, e 216, comma 1, n. 2, r.d. n. 267/1942, nella qualità di amministratore unico e poi Presidente del CdA della TPL International s.r.l. L'imputato deduce tre motivi principali: (1) travisamento della prova e vizio di motivazione rispetto alle dichiarazioni del curatore fallimentare e di due testi della difesa (Silenzi, Tonnarelli), con contestata contraddittorietà del curatore e mancata considerazione di deposizioni favorevoli; (2) omissione di rinnovazione istruttoria in appello circa l'esame del teste Tonnarelli e la documentazione informatica successivamente acquisita; (3) vizio di motivazione rispetto al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in quanto la condanna si sarebbe fondata su interpretazioni apodittiche e su deposizioni contraddittorie del curatore. La difesa sosteneva inoltre che la documentazione contabile fosse effettivamente in possesso degli amministratori di diritto al momento del fallimento e che Torresi fosse quindi estraneo al fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: si è trattato di doppia conforme (condanna confermata in primo grado e in appello), per cui il vizio di travisamento della prova è ammissibile in Cassazione solo se il ricorrente dimostra specificamente che un elemento probatorio è stato per la prima volta introdotto nella motivazione di secondo grado; nel caso non sussiste tale situazione. La Corte ha ritenuto non manifestamente illogico il ragionamento dei giudici di merito, abbia adeguatamente valutato l'attendibilità del curatore e abbia considerato i documenti acquisiti in rinnovazione istruttoria come incompleti e incongrui. Quanto alla rinnovazione ex art. 603 c.p.p., la Corte ha confermato che essa è eccezionale e il giudice di appello ha correttamente ritenuto possibile decidere sullo stato degli atti senza nuovo esame. Infine il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio è stato ritenuto rispettato: la Corte d'appello ha acquisito una motivazione ritenuta sufficiente per affermare la responsabilità penale con certezza. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), artt. 223, comma 1 e 216, comma 1 n.2

    Testo di riferimento per il reato contestato (omessa tenuta/occultamento della contabilità e responsabilità degli amministratori); la Corte ha ritenuto configurato il reato alla luce dell'inesistenza o incongruenza della documentazione contabile per gli anni rilevanti

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso ammessi in funzione del devolutum; la Corte ha richiamato i limiti di ammissibilità dei motivi dedotti

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che la valutazione di attendibilità del curatore sia questione di fatto non sindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di impugnazione; la Corte ha distinto tra vizio di motivazione omissiva/contraddittoria (contestabile) e mera diversa valutazione della prova (non sindacabile)

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Disciplina la rinnovazione istruttoria in appello; la Corte ha ribadito il carattere eccezionale della rinnovazione e l'onere di dimostrare la decisività della prova da acquisire

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Stabilisce il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio per l'affermazione della colpevolezza; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia superato tale soglia, non limitandosi a mera plausibilità

  • art. 27 Cost.

    Principio di presunzione di innocenza; la Corte ha valutato la conformità della motivazione a questo parametro, confermando il rispetto dello standard richiesto

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8 (misura processuale poi prorogata e convertita)

    Richiamato dal Procuratore generale per segnalare la mancata richiesta di discussione orale; rilevanza meramente procedurale ai fini della trattazione

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alle condizioni per l'applicazione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto onerosa la condanna pecuniaria nella specie

Massime di principio

  • In presenza di una doppia conforme (condanna confermata in primo grado e in appello) la Cassazione limita il sindacato sul travisamento della prova: il ricorrente deve specificare se e quale elemento probatorio è stato valutato per la prima volta in appello e dimostrare che il travisamento rende manifestamente illogica l'intera motivazione
  • La valutazione della attendibilità delle prove dichiarative (testimonianze, curatore) è questione di fatto riservata ai giudici di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo evidenti e manifeste contraddizioni nella motivazione
  • La rinnovazione istruttoria in appello ex art. 603 c.p.p. è eccezionale: va chiesta e motivata mostrando che, allo stato degli atti, il giudice non è in grado di decidere e che la prova richiesta è decisiva per un esito favorevole all'imputato
  • Per affermare la responsabilità penale occorre superare la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p. e art. 27 Cost.): la mera plausibilità o forte verosimiglianza non sono sufficienti
  • Il ricorrente che contesta la motivazione deve distinguere tra motivazione mancante/contraddittoria/illogica (viziosa e sindacabile) e semplice diversa valutazione della prova (non sindacabile in Cassazione)
  • La condanna alle spese e gli oneri verso la Cassa delle ammende possono essere disposti anche in caso di ricorso inammissibile quando non sussistono le condizioni per l'esenzione

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