Corte di giustizia, Sentenza C-75/20
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 aprile 2021. — UAB «Lifosa» contro Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 29, paragrafo 1 – Articolo 32, paragrafo 1, lettera e), i) – Codice doganale dell’Unione – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 70, paragrafo 1 – Articolo 71, paragrafo 1, lettera e), i) – Determinazione del valore in dogana – Valore di transazione – Rettifica – Prezzo comprendente la consegna alla frontiera. — Causa C-75/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in sede di rinvio pregiudiziale, ha chiarito come determinare il valore in dogana di merci importate vendute con condizioni di consegna che includono il trasporto fino alla frontiera. Ha escluso che le spese di trasporto debbano essere aggiunte al prezzo di transazione quando risultano già comprese nel prezzo pattuito e quest’ultimo riflette il valore reale delle merci. La sola circostanza che le spese effettivamente sostenute dal produttore superino il prezzo pagato dall’importatore non impone, di per sé, una rettifica del valore in dogana.
Determinazione del valore in dogana: le spese di trasporto fino alla frontiera non si aggiungono al valore di transazione se sono già incluse nel prezzo pattuito, anche quando il loro importo supera il prezzo pagato dall’importatore, purché il prezzo rifletta il valore reale delle merci.
La questione giuridica
Se, ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci importate, il prezzo di transazione debba essere rettificato aggiungendovi le spese di trasporto effettivamente sostenute dal produttore fino al luogo di introduzione nel territorio doganale dell’Unione quando, secondo le condizioni di consegna pattuite, tali spese sono a carico del produttore, superano il prezzo pagato dall’importatore, ma il prezzo pagato corrisponde al valore reale delle merci.
Principio di diritto
Ai fini del valore in dogana, le spese di trasporto fino al luogo di introduzione nel territorio doganale dell’Unione si aggiungono al valore di transazione solo se non sono già incluse nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; pertanto, quando le condizioni di vendita prevedono che tali spese siano comprese nel prezzo e il prezzo corrisponde al valore reale delle merci, non è consentita una rettifica del valore di transazione per aggiungere le spese di trasporto, anche se esse sono state sostenute dal produttore in misura superiore al prezzo di vendita.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 29, paragrafo 1, regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 32, paragrafo 1, lettera e), i), regolamento (CEE) n. 2913/92
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 70, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera e), i), regolamento (UE) n. 952/2013
- Regolamento (CEE) n. 2454/93
- Articolo 164, lettera c), regolamento (CEE) n. 2454/93
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
- Articolo 138, paragrafo 3, regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Determinazione del valore in dogana e spese di trasporto incluse nel prezzo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) in materia di valore in dogana delle merci importate. La controversia opponeva l’importatore «Lifosa» UAB al dipartimento delle dogane lituano, con l’intervento di Kauno teritorinė muitinė e di «Transchema» UAB.
Fatti e procedimento principale
Lifosa aveva importato acido solforico tecnico acquistato tramite un intermediario da un produttore bielorusso. Per ciascuna operazione era stato pattuito un prezzo di consegna "Reso frontiera" (DAF), secondo gli Incoterms 2000, con la conseguenza che le spese di trasporto fino al luogo convenuto alla frontiera erano a carico del produttore. Le autorità doganali hanno ritenuto che il valore in dogana dichiarato fosse inferiore alle spese di trasporto effettivamente sostenute dal produttore e hanno quindi proceduto a rettifica, con recupero di dazi, IVA all’importazione, interessi e ammenda.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), i), del codice doganale comunitario, nonché dell’articolo 70, paragrafo 1, e dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera e), i), del codice doganale dell’Unione, il valore di transazione debba essere rettificato aggiungendo tutte le spese di trasporto sostenute dal produttore fino alla frontiera, anche quando il prezzo pagato dall’importatore, pur inferiore a tali spese, corrisponda al valore reale delle merci.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 29 e l’articolo 32 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
- l’articolo 70 e l’articolo 71 del regolamento (UE) n. 952/2013;
- l’articolo 164, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2454/93;
- l’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che il sistema doganale dell’Unione mira a un valore in dogana equo, uniforme e neutro, idoneo a riflettere il valore economico reale delle merci importate. Il valore di transazione costituisce la base primaria del calcolo; le spese di trasporto possono essere aggiunte solo come elementi integrativi e solo se non sono già incluse nel prezzo effettivamente pagato o da pagare.
Nel caso di specie, le condizioni di vendita prevedevano un prezzo "Reso frontiera", cioè un prezzo comprensivo delle spese di trasporto fino alla frontiera. Perciò non ricorrevano le condizioni per un’ulteriore aggiunta delle spese di trasporto ai sensi delle disposizioni doganali richiamate. Una soluzione diversa porterebbe, secondo la Corte, a far pagare due volte tali spese all’importatore.
La Corte osserva inoltre che il solo fatto che le spese sostenute dal produttore siano superiori al prezzo di vendita non giustifica una rettifica, purché il prezzo pagato rifletta il valore reale delle merci; spetta comunque al giudice nazionale verificare tale circostanza. La Corte respinge anche l’argomento della Commissione relativo al rischio di elusione, precisando che la determinazione del valore in dogana deve fondarsi sulle concrete condizioni di vendita.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che non occorre aggiungere al valore di transazione le spese di trasporto effettivamente sostenute dal produttore fino al luogo di introduzione nel territorio doganale dell’Unione quando, secondo le condizioni di consegna pattuite, tali spese sono a suo carico e sono già incluse nel prezzo, anche se esse superano il prezzo pagato dall’importatore, purché quest’ultimo corrisponda al valore reale delle merci. La verifica del carattere reale del prezzo resta rimessa al giudice del rinvio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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