Cassazione Civile, Ordinanza n. 05845/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato, per l'anno d'imposta 2008, un reddito complessivo ai fini IRPEF pari a euro 30.350,00, con conseguenti maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA, applicando l'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la CTR del Lazio aveva accolto parzialmente l'appello, ritenendo rilevante, nella ricostruzione del reddito sintetico, la contitolarità di una somma investita presso la Banca di Roma e riconducibile anche al padre del contribuente, con conseguente attribuzione in via esclusiva al contribuente della somma idonea a giustificare gli incrementi patrimoniali. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., oltre che vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., per avere la CTR trascurato che, una volta provata dall'Ufficio la cointestazione del conto e quindi il fattore-indice di capacità contributiva, spettava al contribuente dimostrare che le somme non erano nella disponibilità del padre; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'onere di provare la non disponibilità delle somme da parte del padre gravava sul contribuente, quale fatto impeditivo della pretesa erariale. Il controricorrente ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente respinto le eccezioni di inammissibilità del controricorso, ritenendo il ricorso autosufficiente e specifico. Nel merito ha affermato che, in materia di accertamento sintetico, l'Ufficio è dispensato da ulteriori prove oltre la dimostrazione degli indici di capacità contributiva e che incombe sul contribuente l'onere di provare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Tuttavia, nel caso concreto, la CTR aveva correttamente applicato tali canoni, esaminando analiticamente le voci di spesa e le giustificazioni offerte dal contribuente, pervenendo a una motivazione congrua e non sindacabile in cassazione. La Corte ha quindi ritenuto inammissibile la richiesta di una rivalutazione del materiale istruttorio. È stata inoltre disposta la condanna dell'Agenzia delle entrate alle spese; non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché l'amministrazione è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
nell'accertamento sintetico, l'amministrazione può fondarsi sugli indici di capacità contributiva e il contribuente deve dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore
art. 2697 c.c.
l'onere di dimostrare i fatti contrari alla pretesa fiscale grava sul contribuente una volta provati gli elementi-indice dall'Ufficio
art. 360 c.p.c.
i motivi dedotti riguardavano violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte ha escluso che la censura consentisse una nuova valutazione del merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, la prova dell'Ufficio può fondarsi sugli indici di capacità contributiva, senza necessità di ulteriori dimostrazioni, mentre il contribuente ha l'onere di fornire la prova contraria dell'inesistenza o della minore entità del reddito presunto.
- Quando il contribuente abbia assolto all'onere di allegare elementi contrari alla pretesa erariale, il giudice di merito deve procedere a un esame analitico e non sommario delle prove e delle giustificazioni dedotte.
- In cassazione non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito, se la motivazione della decisione impugnata è congrua e logicamente coerente.
- La contitolarità di un rapporto bancario o di un investimento può costituire elemento presuntivo rilevante nell'accertamento sintetico, ma la sua valutazione resta rimessa al giudice di merito secondo le risultanze del caso concreto.
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