Cassazione Penale, Sentenza n. 14734/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano l'autorizzazione per il proprio difensore ad incassare somme di denaro già sequestrate e poste su libretti postali a loro intestati; le somme erano state disposte in restituzione, ma gli interessati non potevano ritirarle perché privi di documento d'identità richiesto da Poste Italiane. Per questa ragione chiedevano che il difensore fosse autorizzato a riscuotere mediante delega in carta semplice, ritenendo che l'ostacolo fosse eliminabile con l'autorizzazione giudiziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse già disposto la restituzione delle somme e che la richiesta dei ricorrenti riguardasse esclusivamente le modalità esecutive della restituzione (ossia l'assenza di documento d'identità e la modalità di delega), materia che non rientra nella competenza giurisdizionale del giudice dell'esecuzione secondo l'art. 676 c.1 c.p.p. Accogliere il ricorso avrebbe comportato il sindacato di norme e prassi amministrative (quelle di Poste Italiane) relative alle modalità di consegna delle somme. Per tali motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende in base all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
"alla restituzione delle cose sequestrate"
Il giudice dell'esecuzione ha competenza sugli incidenti che riguardano l'individuazione degli aventi diritto e la misura del provvedimento di restituzione, non invece sulle modalità tecniche o amministrative di esecuzione della restituzione stessa
art. 616, cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'applicazione delle conseguenze economiche a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso (spese e somme da versare alla Cassa delle ammende)
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui, nella determinazione dell'onere delle spese o di altre conseguenze, va valutata l'eventuale colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso di specie non sono emersi elementi di colpa tale da escludere l'applicazione della sanzione equitativa
Regole amministrative di Poste Italiane s.p.a. (prassi di restituzione)
Secondo la prassi/amministrazione postale la restituzione delle somme può avvenire solo nelle mani dell'avente diritto o di persona da questi delegata, con esibizione di un regolare documento d'identità del delegante; la determinazione delle modalità di consegna è materia amministrativa non rimessa al giudice dell'esecuzione
Massime di principio
- La competenza del giudice dell'esecuzione si limita ad accertare chi siano gli aventi diritto e la misura della restituzione; non comprende la determinazione delle modalità tecniche o amministrative di esecuzione della consegna di somme da parte di soggetti terzi (es. Poste Italiane).
- Se l'ostacolo alla restituzione è di natura amministrativa (es. richiesta di documento d'identità da parte dell'ente erogatore), la via corretta è agire presso l'ente o ricercare documenti alternativi/soluzioni amministrative (procura regolare, documenti consulari, rilascio di un documento provvisorio) piuttosto che chiedere al giudice dell'esecuzione di stabilire le modalità operative.
- Una delega semplice può essere praticabile nella prassi, ma la sua efficacia dipende dalle regole dell'ente che esegue la restituzione; l'eventuale autorizzazione giudiziale non può essere usata per derogare automaticamente a requisiti amministrativi espliciti richiesti dall'ente.
- Quando si impugna un provvedimento limitato alla restituzione, è essenziale che il ricorso abbia ad oggetto questioni attinenti alla competenza, all'individuazione degli aventi diritto o alla misura del provvedimento; le questioni esecutive o operative rischiano di essere dichiarate inammissibili.
- Nel proporre ricorso è opportuno valutare il rischio di condanna alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.) in caso di inammissibilità, salvo che non ricorrano elementi che dimostrino la totale estraneità del ricorrente a colpe che abbiano determinato l'inammissibilità
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