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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14734/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano l'autorizzazione per il proprio difensore ad incassare somme di denaro già sequestrate e poste su libretti postali a loro intestati; le somme erano state disposte in restituzione, ma gli interessati non potevano ritirarle perché privi di documento d'identità richiesto da Poste Italiane. Per questa ragione chiedevano che il difensore fosse autorizzato a riscuotere mediante delega in carta semplice, ritenendo che l'ostacolo fosse eliminabile con l'autorizzazione giudiziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse già disposto la restituzione delle somme e che la richiesta dei ricorrenti riguardasse esclusivamente le modalità esecutive della restituzione (ossia l'assenza di documento d'identità e la modalità di delega), materia che non rientra nella competenza giurisdizionale del giudice dell'esecuzione secondo l'art. 676 c.1 c.p.p. Accogliere il ricorso avrebbe comportato il sindacato di norme e prassi amministrative (quelle di Poste Italiane) relative alle modalità di consegna delle somme. Per tali motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende in base all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 676, comma 1, cod. proc. pen.

    "alla restituzione delle cose sequestrate"

    Il giudice dell'esecuzione ha competenza sugli incidenti che riguardano l'individuazione degli aventi diritto e la misura del provvedimento di restituzione, non invece sulle modalità tecniche o amministrative di esecuzione della restituzione stessa

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'applicazione delle conseguenze economiche a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso (spese e somme da versare alla Cassa delle ammende)

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio secondo cui, nella determinazione dell'onere delle spese o di altre conseguenze, va valutata l'eventuale colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso di specie non sono emersi elementi di colpa tale da escludere l'applicazione della sanzione equitativa

  • Regole amministrative di Poste Italiane s.p.a. (prassi di restituzione)

    Secondo la prassi/amministrazione postale la restituzione delle somme può avvenire solo nelle mani dell'avente diritto o di persona da questi delegata, con esibizione di un regolare documento d'identità del delegante; la determinazione delle modalità di consegna è materia amministrativa non rimessa al giudice dell'esecuzione

Massime di principio

  • La competenza del giudice dell'esecuzione si limita ad accertare chi siano gli aventi diritto e la misura della restituzione; non comprende la determinazione delle modalità tecniche o amministrative di esecuzione della consegna di somme da parte di soggetti terzi (es. Poste Italiane).
  • Se l'ostacolo alla restituzione è di natura amministrativa (es. richiesta di documento d'identità da parte dell'ente erogatore), la via corretta è agire presso l'ente o ricercare documenti alternativi/soluzioni amministrative (procura regolare, documenti consulari, rilascio di un documento provvisorio) piuttosto che chiedere al giudice dell'esecuzione di stabilire le modalità operative.
  • Una delega semplice può essere praticabile nella prassi, ma la sua efficacia dipende dalle regole dell'ente che esegue la restituzione; l'eventuale autorizzazione giudiziale non può essere usata per derogare automaticamente a requisiti amministrativi espliciti richiesti dall'ente.
  • Quando si impugna un provvedimento limitato alla restituzione, è essenziale che il ricorso abbia ad oggetto questioni attinenti alla competenza, all'individuazione degli aventi diritto o alla misura del provvedimento; le questioni esecutive o operative rischiano di essere dichiarate inammissibili.
  • Nel proporre ricorso è opportuno valutare il rischio di condanna alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.) in caso di inammissibilità, salvo che non ricorrano elementi che dimostrino la totale estraneità del ricorrente a colpe che abbiano determinato l'inammissibilità

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