Cassazione Civile, Ordinanza n. 02764/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno 2013, con cui l'Ufficio aveva irrogato sanzioni alla società per omesso versamento di imposte, in un contesto nel quale la società aveva imputato l'irregolarità all'operato fraudolento del proprio consulente fiscale. I giudici di merito avevano accolto la tesi della contribuente, ritenendo che la responsabilità fosse esclusivamente del professionista e che la società fosse in buona fede, anche perché raggirata dal consulente, priva di vantaggi e poi sostituitolo. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo la violazione degli artt. 5 e 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR abbia illegittimamente desunto la buona fede dalla sola incriminazione del consulente, senza verificare se la società avesse assolto all'onere di provare l'assenza di culpa in vigilando, requisito necessario per escludere la responsabilità sanzionatoria del contribuente.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ritiene fondata la censura perché la CTR ha travisato alcuni elementi fattuali e, soprattutto, ha omesso di accertare se la società avesse fornito prova concreta dell'assenza di propria culpa in vigilando rispetto all'operato del consulente fiscale. In particolare, la spontanea ottemperanza dell'Ufficio alla sentenza di primo grado è considerata atto dovuto e non indice di buona fede della contribuente. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda attenendosi al principio per cui il contribuente deve dimostrare di avere vigilato sul professionista incaricato e di essere stato vittima di un comportamento fraudolento non riconoscibile con l'ordinaria diligenza.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 472/1997
Richiamato come norma in tema di responsabilità per sanzioni tributarie, nel quadro dell'illecito amministrativo tributario.
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
Richiamato a sostegno dell'assetto delle esimenti nella materia sanzionatoria tributaria.
art. 2697 c.c.
Usato per ribadire che l'assenza di colpa e, quindi, la non imputabilità della violazione devono essere provate dal contribuente che invochi l'esimente.
art. 366, comma 1, c.p.c.
La Corte esclude l'inammissibilità perché il ricorso contiene un'esposizione sufficientemente specifica dei fatti e delle censure.
art. 360-bis c.p.c.
La Corte esclude che ricorrano i presupposti dell'inammissibilità per conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza di legittimità.
art. 68 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per qualificare come atto dovuto l'ottemperanza dell'Ufficio alla decisione di primo grado, sicché tale circostanza non prova la buona fede della contribuente.
Massime di principio
- In tema di sanzioni tributarie, l'assenza di colpa del contribuente non si presume: chi invoca l'esimente deve provare di avere vigilato sul professionista incaricato e di aver subito un comportamento fraudolento non facilmente riconoscibile.
- La mera responsabilità penale o disciplinare del consulente fiscale non esonera automaticamente il contribuente dalle sanzioni amministrative tributarie.
- Per escludere la responsabilità sanzionatoria non basta allegare la buona fede in modo generico: occorre un accertamento concreto sulla diligenza di vigilanza adottata dal mandante in relazione alle modalità specifiche della violazione.
- L'adempimento dell'Ufficio a una sentenza di primo grado favorevole al contribuente è un atto dovuto e non può essere valorizzato come indice della buona fede del contribuente stesso.
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