Sentenza del 16/03/2016 n. 1369 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Agevolazione prima casa - Dimora principale - Nozione e presupposti - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente non è stata accolta. È stato affermato che, ai fini dell'agevolazione, per abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente dimora abitualmente con il proprio nucleo familiare. In assenza della presunzione collegata alla residenza anagrafica, la prova della dimora effettiva deve essere rigorosa e non può fondarsi soltanto su bollette, utenze o tributi collegati all'immobile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione dell'abitazione principale ai fini dell'agevolazione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992. Il contribuente sosteneva che l'immobile fosse la propria dimora abituale, ma non risultava assistito dalla presunzione derivante dalla residenza anagrafica. Di conseguenza, gravava su di lui l'onere di dimostrare rigorosamente che l'immobile costituisse effettivamente la dimora abituale propria e del nucleo familiare. La sola intestazione delle utenze domestiche e l'assoggettamento alla Tarsu non sono stati ritenuti sufficienti, poiché tali elementi possono riguardare anche abitazioni secondarie.
Norme richiamate
Art. 8 del d.lgs. n. 504/1992
La norma agevolativa relativa all'abitazione principale si applica all'immobile nel quale il contribuente dimora abitualmente insieme al proprio nucleo familiare. Quando manca la presunzione derivante dalla residenza anagrafica, il contribuente deve fornire una prova rigorosa della dimora abituale.
Massime di principio
- Per ottenere un'agevolazione fiscale collegata all'abitazione principale non è sufficiente dimostrare la disponibilità dell'immobile o l'intestazione delle utenze: occorre provare l'effettiva dimora abituale del contribuente e del nucleo familiare.
- La residenza anagrafica può operare come elemento presuntivo rilevante; se manca o non coincide con l'immobile, l'onere probatorio a carico del contribuente diventa più rigoroso.
- Bollelette, consumi, intestazione delle utenze e pagamento della Tarsu possono costituire elementi indiziari, ma normalmente non sono da soli decisivi, perché compatibili anche con l'utilizzo di una seconda casa.
- In situazioni analoghe è opportuno produrre una pluralità coordinata di prove della dimora effettiva, come residenza anagrafica, composizione e residenza del nucleo familiare, consumi coerenti, documentazione scolastica o lavorativa e altri elementi oggettivi collegati alla vita quotidiana.
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