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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26792/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione per il diniego della rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 1, c.p.p.; 2) vizio di motivazione con riferimento alla conferma della condanna per il reato contestato al capo B) (violazione dell'art. 259 d.lgs. n. 152/2006 per il traffico illecito di rifiuti, consistente nella spedizione di catalizzatori e marmitte catalitiche senza autorizzazione); 3) vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione della pena. In primo e secondo grado era intervenuta l'assoluzione per il capo A) (ricettazione) perché il fatto non sussisteva, mentre la Corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado confermando la responsabilità per il capo B) in considerazione dell'assenza di documentazione attestante il lecito trasporto, della produzione di autorizzazioni non pertinenti e del fatto che la bisarca era autorizzata a trasportare merci e non rifiuti; era stata rilevata la professionalità dell'attività e l'elevata quantità di marmitte (360 kg).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, ritenendo le censure riproduttive di questioni già esaminate e adeguatamente motivate dalla Corte di appello di Lecce. I giudici di merito avevano comunque valutato la documentazione prodotta in appello, manifestando dubbi sulla sua provenienza e genuinità. È stata confermata la condanna per il traffico illecito di rifiuti (capo B) in ragione dell'assenza di documentazione che attestasse la liceità del trasporto, della non pertinenza delle autorizzazioni esibite e della natura della bisarca autorizzata solo per merci non classificabili come rifiuti. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto corretto alla luce della sola incensuratezza insufficiente e della professionalità e consistenza della condotta (quantitativo di 360 kg). Il diniego della sospensione della pena è stato motivato con la mancanza di prognosi favorevole, a causa della professionalità dell'attività criminosa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 259 d.lgs. n. 152 del 2006

    Il comportamento di effettuare una spedizione di rifiuti senza autorizzazioni è stato qualificato come traffico illecito di rifiuti; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi dell'illecito sulla base dell'assenza di documentazione valida e della natura della bisarca (autorizzata a trasportare merci, non rifiuti).

  • art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

    La richiesta di rinnovazione istruttoria è stata negata dai giudici di merito; la Cassazione ha ritenuto infondata la censura perché la Corte di appello aveva valutato la documentazione e aveva esposto motivate ragioni riguardo alla provenienza e genuinità dei documenti prodotti in appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente e per disporre, in via equitativa, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende (euro 3.000,00), ritenendo che non sussistessero ragioni per escludere la responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione delle condizioni per l'irrogazione della somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha fatto applicazione del principio richiamato per stabilire la somma equitativa dovuta dal ricorrente.

Massime di principio

  • La mancanza di documentazione che attesti la liceità del trasporto di rifiuti è elemento decisivo: se l'imputato non prova la regolarità del trasporto, la condotta può essere qualificata come traffico illecito di rifiuti ai sensi dell'art. 259 d.lgs. 152/2006.
  • La produzione tardiva di documenti in sede d'appello può essere valutata e disattesa se i giudici sollevano dubbi sulla provenienza o genuinità: l'ammissione o meno non esclude comunque la valutazione di attendibilità.
  • La sola incensuratezza non è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche quando la condotta evidenzia professionalità, continuità o ampiezza del fatto (es. rilevante quantitativo di rifiuti), che riducono la probabilità di una prognosi favorevole per la sospensione della pena.
  • La qualificazione della bisarca come veicolo autorizzato al trasporto di merci (ma non di rifiuti) può essere determinante per escludere la liceità del trasporto: autorizzazioni non pertinenti non sostituiscono il titolo abilitativo richiesto per i rifiuti.
  • La Corte di Cassazione respinge i ricorsi che ripropongono le medesime censure già affrontate e motivate dalla Corte di appello; per avere successo è necessario introdurre nuovi profili rilevanti e non esaminati o dimostrare vizi di diritto non superati.
  • Anche in assenza di dolo grave nella presentazione del ricorso, il giudice può disporre un contributo equitativo alla Cassa delle Ammende quando il ricorso sia dichiarato inammissibile e sussistano le condizioni previste dall'art. 616 c.p.p. e dalla giurisprudenza costituzionale richiamata.

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