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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34477/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un credito di euro 83.289,06, che il giudice delegato aveva ammesso soltanto in parte, per euro 6.198,42 e con privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. La creditrice ha proposto opposizione allo stato passivo, ma il Tribunale l’ha respinta ritenendo non opponibile alla massa il decreto ingiuntivo posto a fondamento della domanda, perché il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. era stato emesso dopo la dichiarazione di fallimento. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con un motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., 45 l. fall. e 647 c.p.c., sostenendo che, ai fini dell’opponibilità al fallimento, sarebbe sufficiente il deposito dell’istanza di declaratoria di esecutorietà avvenuto prima del fallimento, poiché la successiva attività del giudice e del cancelliere sfuggirebbe alla sua disponibilità; ha inoltre prospettato questione di legittimità costituzionale delle norme applicate, ritenute lesive del diritto di difesa e del principio di eguaglianza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che il decreto ingiuntivo diviene titolo idoneo e opponibile alla massa fallimentare solo quando sia munito, prima del fallimento, della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., perché solo da quel momento acquista efficacia di giudicato sostanziale. Poiché nel caso concreto tale decreto era stato emesso dopo la dichiarazione di fallimento, il titolo non era opponibile al passivo. È stata anche respinta la questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata, perché la verificazione del passivo consente comunque al creditore di provare il proprio credito con i mezzi ordinari. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimato; disposto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 647 c.p.c.

    La declaratoria di esecutorietà, dopo il controllo della rituale notificazione e in mancanza di opposizione, è l’atto che attribuisce al decreto ingiuntivo efficacia di giudicato sostanziale e lo rende titolo opponibile alla massa; se interviene dopo il fallimento, non è sufficiente a pregiudicare il concorso.

  • art. 45 l. fall.

    Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la dichiarazione di fallimento, sono inefficaci verso i creditori; non basta il solo deposito dell’istanza se il provvedimento giudiziale arriva dopo la declaratoria di fallimento.

  • art. 52 l. fall.

    Dopo il fallimento ogni credito deve essere accertato in sede concorsuale, nel concorso con gli altri creditori.

  • art. 2751-bis, n. 1, c.c.

    Richiamato come base del privilegio riconosciuto solo in parte al credito insinuato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 380 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato posto a fondamento del raddoppio dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non violato.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso la lesione perché il credito può essere fatto valere in verifica del passivo.

  • art. 2914 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere la rilevanza della data certa e delle formalità compiute prima del fallimento.

  • art. 2915 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel medesimo quadro argomentativo sulle formalità e l’opponibilità ai terzi.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato sostanziale soltanto con la declaratoria di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., non con il solo deposito dell’istanza o con attività preparatorie della parte.
  • Ai fini dell’opponibilità al fallimento, rileva che il titolo sia munito della dichiarazione di esecutorietà prima della dichiarazione di fallimento; se tale provvedimento interviene successivamente, il credito deve essere accertato esclusivamente nel concorso.
  • La cristallizzazione degli effetti del fallimento alla data della sentenza dichiarativa impedisce di far dipendere l’opponibilità ai creditori da un’attività giurisdizionale successiva e non ancora perfezionata prima del fallimento.
  • La preclusione di opponibilità del decreto ingiuntivo non privo di esecutorietà non comprime il diritto di difesa del creditore, che può comunque provare il proprio credito nella verifica del passivo con i mezzi istruttori ordinari.
  • È inammissibile il motivo che, pur formalmente dedotto come violazione di legge, si risolva in una richiesta di superare un orientamento consolidato di legittimità senza offrire argomenti idonei a scardinarlo.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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