Cassazione Penale, Sentenza n. 41549/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per detenzione e porto illegali d'arma. Il ricorso deduceva: (1) insufficiente e contraddittoria motivazione sulla responsabilità per le armi (sosteneva che la pistola fosse stata di Celeste e che Di Donna l'avesse solo sottratta); (2) mancata adeguata motivazione sulla quantificazione della pena; (3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; (4) errata applicazione della recidiva; (5) rifiuto della sostituzione della pena detentiva con misure alternative (detenzione domiciliare), oltre rilievi processuali relativi alla richiesta tardiva di termine per difesa da parte del nuovo difensore
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui: dopo lo sparo Di Donna ebbe materialmente la pistola e, all'arrivo dei Carabinieri, egli e un altro soggetto (Colanero) non erano più presenti; l'arma non fu più rinvenuta, ciò consentì ai giudici di merito di inferire la detenzione e il porto dell'arma; la configurazione dei reati di detenzione e porto è stata correttamente applicata (richiamati principi sulla nozione di detenzione e sul carattere di mero pericolo del porto); la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche sono adeguatamente motivate con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e ai precedenti penali dell'imputato; l'applicazione della recidiva è giustificata dai precedenti specifici e ravvicinati; la mancata concessione della pena sostitutiva/detenzione domiciliare è motivata dalla negativa valutazione della personalità e affidabilità dell'imputato; la richiesta del nuovo difensore di rinvio/termine ex art. 108 c.p.p. è stata respinta perché tardiva e non idonea a esercitare le facoltà difensive consentite nel procedimento di legittimità
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per censurare la motivazione e l'erronea applicazione della legge; la Corte ha considerato infondati i rilievi di vizio di motivazione e di legge.
art. 108 cod. proc. pen.
Previsione del termine per la difesa tecnica; la Corte afferma che la richiesta tardiva del nuovo difensore non era idonea a giustificare il rinvio nell'ambito del procedimento di legittimità.
art. 611 cod. proc. pen.
Disciplina i termini per chiedere la trattazione in pubblica udienza e le memorie nel giudizio di cassazione; la Corte ha applicato i termini di decadenza per le eccezioni e le richieste difensive.
art. 172 cod. proc. pen.
Regola il computo dei termini (esclusione dies a quo e ad quem); richiamata per il calcolo dei termini di decadenza rilevanti nel caso.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena (modalità, intensità del dolo, personalità, precedenti); utilizzato dalla Corte per valutare adeguatezza della pena, diniego delle attenuanti e la non idoneità della pena sostitutiva.
art. 81 cod. pen.
Principio sulla concorrenza di reati e cumulabilità delle pene; la Corte osserva che i giudici di merito non hanno applicato aumenti con riferimento alla concorrenza tra i due reati armi, valutazione rimessa alla discrezionalità.
artt. 2 e 4 L. n. 895/1967
Norme incriminatrici in materia di armi (detenzione e porto di arma comune da sparo); la Corte ha confermato che gli elementi fattuali comprovavano la detenzione e il porto abusivo.
art. 53 L. n. 689/1981
Disciplina la possibile sostituzione delle pene detentive con pene alternative; i giudici di merito hanno valutato negativamente la possibilità di sostituzione per motivi di personalità e pericolosità.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Norme (all'epoca vigenti) sul consenso dell'imputato per l'applicazione di pene sostitutive in primo grado; richiamata per spiegare la mancata richiesta in primo grado e le conseguenze processuali.
art. 597 cod. proc. pen.
Disciplina i limiti dell'appello; la Corte ha ritenuto che in appello fosse comunque possibile presentare richieste integrative sulla sanzione, in linea con precedente giurisprudenza.
art. 58 L. n. 689/1981
Criteri per la valutazione dell'idoneità del condannato alle pene sostitutive; la Corte ha ritenuto corretta la prognosi negativa dei giudici di merito sulla base di tali criteri.
d.lgs. n. 150/2022
Riforma citata dal ricorrente a supporto della maggiore utilizzazione di pene sostitutive; la Corte osserva la disciplina ma conferma l'applicazione dei criteri di valutazione discrezionale del giudice.
d.lgs. n. 31/2024
Modifica normativa richiamata in relazione alla disciplina sulle pene sostitutive e ai termini processuali; citata nel quadro normativa- temporale del caso.
Massime di principio
- La detenzione di arma comune da sparo richiede una relazione materiale stabile o almeno un minimo apprezzabile di disponibilità autonoma dell'arma: se l'imputato ha materialmente la pistola dopo lo sparo e se l'arma non è più rinvenuta al controllo, i giudici possono ritenere provata la detenzione.
- Il reato di porto di arma è un reato di mero pericolo: è sufficiente la coscienza e volontà di portare l'arma in luogo pubblico senza autorizzazione (dolo generico).
- La valutazione sulla responsabilità fondata su elementi indiziari (indizi gravi, univoci e concordanti) è sindacabile dalla Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria; una diversa lettura degli elementi di prova non basta a rovesciare la decisione del merito.
- La quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; è sufficiente che emerga l'uso dei criteri dell'art. 133 c.p.; serve motivazione più ampia solo se la pena si discosta di molto dalla misura media edittale.
- La recidiva può essere applicata se i precedenti sono specifici e collocabili in epoca prossima, rivelando reiterazione e pericolosità: la contestazione generica della mancanza di continuità non invalida l'applicazione se il giudice ha motivato in proposito.
- La concessione di pene sostitutive (es. detenzione domiciliare) è rimessa a una valutazione prognostica della personalità e affidabilità del condannato; la mera invocazione della ratio deflattiva delle riforme non obbliga il giudice ad accogliere la richiesta in presenza di elementi negativi.
- Nel procedimento di legittimità i termini per la presentazione di memorie e per la richiesta di trattazione in udienza sono perentori: la nomina tardiva del difensore non garantisce automaticamente il rinvio né il termine ex art. 108 se le scadenze di cassazione sono già decorse.
- In appello possono essere formulate richieste nuove riguardanti il trattamento sanzionatorio (compresa la sostituzione della pena) salvo specifiche preclusioni normative; tuttavia, la possibilità di chiedere in appello non implica successo automatico: il giudice di merito deve valutare i requisiti e motivare il diniego.
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