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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00925/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 38, quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, ha imputato alla contribuente un reddito sintetico per l'anno 2009 pari a euro 38.877,00, in ragione dell'acquisto di quattro immobili nel 2008-2009 e della mancata risposta a un questionario istruttorio. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo di aver finanziato gli acquisti con somme ricevute dal coniuge tramite assegni e con il ricavato della vendita di altri immobili; sia la CTP sia la CTR hanno accolto la sua tesi. In cassazione l'Agenzia ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR ritenuto utilizzabile in giudizio la documentazione prodotta dalla contribuente senza aver risposto al questionario endoprocedimentale; 2) violazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR riconosciuto la prova contraria offerta dalla contribuente senza adeguata valutazione e senza che l'Ufficio fosse onerato di ulteriori allegazioni oltre agli indici di capacità contributiva posti a base dell'accertamento. La contribuente ha resistito con controricorso, contestando anche la legittimazione dell'ufficio ricorrente.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto l'eccezione della controricorrente sulla legittimazione dell'Agenzia a proporre il ricorso per cassazione, ritenendo legittimata la struttura territoriale sovraordinata ex art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, tendeva a censurare un preteso errore percettivo del giudice di merito e comunque era priva della necessaria specificità, non essendo stato riprodotto il contenuto essenziale del questionario in modo da dimostrare una specifica richiesta documentale disattesa. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e per il resto infondato, poiché l'Agenzia non si è confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata, non ha indicato quali elementi probatori avessero neutralizzato la documentazione prodotta dalla contribuente e non ha spiegato perché a tale documentazione dovesse negarsi rilievo. La Corte ha quindi confermato che, in tema di accertamento sintetico, la prova contraria può essere fornita sia in sede istruttoria sia in giudizio e che, nel caso concreto, la contribuente aveva dimostrato disponibilità finanziarie ampiamente sufficienti a coprire gli acquisti immobiliari contestati. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese; non si è applicato l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 perché la parte soccombente era amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    L'accertamento sintetico fondato su indici di capacità contributiva è superabile dalla prova contraria del contribuente, che può dimostrare la provenienza non reddituale o comunque giustificata delle risorse impiegate.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    La mancata produzione in sede istruttoria può rilevare solo se risulti una specifica e documentata richiesta dell'Ufficio; la censura in cassazione deve essere specifica e riferita al contenuto effettivo dell'atto istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio sull'accertamento sintetico il contribuente può offrire prova contraria idonea a neutralizzare la presunzione fiscale; l'Ufficio, per contestarla efficacemente, deve confrontarsi con gli elementi documentali allegati dalla parte privata.

  • art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    "sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata"

    È legittimata a resistere o ricorrere anche la struttura territoriale sovraordinata rispetto all'ufficio che ha emesso l'atto impugnato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del contenuto degli atti o per censurare un errore percettivo del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • In tema di accertamento sintetico, la pretesa tributaria fondata su presunzioni di capacità contributiva resta sempre soggetta a prova contraria del contribuente, la quale può essere fornita anche in giudizio mediante documentazione idonea a dimostrare la disponibilità di risorse sufficienti per sostenere le spese contestate.
  • La contestazione in cassazione della valutazione di un documento compiuta dal giudice di merito deve essere specifica e deve confrontarsi con la ratio decidendi: non è sufficiente invocare in modo generico l'esistenza di un questionario o di richieste istruttorie, senza riprodurne il contenuto essenziale e senza dimostrare la mancata produzione di una documentazione specificamente richiesta.
  • La doglianza che miri, in realtà, a censurare un errore percettivo del giudice di merito nella lettura degli atti non integra una violazione di legge, ma attinge a un vizio non deducibile in cassazione nei limiti prospettati.
  • Quando il contribuente documenta disponibilità finanziarie provenienti da fonti non incompatibili con la capacità di spesa contestata, l'Ufficio non può limitarsi a ribadire gli indici di capacità contributiva, ma deve contrastare in modo puntuale la prova fornita dalla parte privata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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