Sentenza n. 1375/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza - della sentenza del Tribunale Ordinario di Asti n. 465/2024, con richiesta di ordinare al Ministero dell'istruzione e del merito di dare esatta ottemperanza alla medesima sentenza, provvedendo alla consegna della carta elettronica del docente, di importo pari a € 1.500.00 e al pagamento degli interessi legali sul predetto capitale; - nominare un commissario ad acta incaricato dell'ottemperanza della menzionata sentenza, in caso di prorogata inerzia dell'Amministrazione resistente; - fissare, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) la somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente che si dichiara antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, n. 465/2024, relativa al pagamento della carta docente e dei relativi interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero il 27 novembre 2024, con la quale l'amministrazione era stata condannata a corrispondere € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre agli interessi decorrenti dalle singole scadenze al saldo. Dedotta la perdurante inerzia del Ministero, la ricorrente ha domandato: l'ordine di esecuzione del giudicato; la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento; la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo nell'esecuzione ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la condanna alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario. La pretesa è stata documentata e non adeguatamente contestata dal Ministero. Il TAR ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio dell'esecuzione coattiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato civile. Ha ordinato all'amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza: € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre agli interessi dalle singole scadenze al saldo; gli ulteriori accessori di legge maturati, nonché gli oneri di registrazione, esame, copia e notificazione, nei limiti in cui trovino titolo nella sentenza. Ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito e che l'importo indicato dalla parte non vincola definitivamente l'amministrazione: capitale residuo e interessi devono essere ricalcolati secondo il titolo giudiziale e la legge. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, attribuendogli 120 giorni per determinare l'importo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione. Non ha applicato l'astreinte, ritenendo il credito pecuniario adeguatamente tutelato dalla maturazione degli interessi legali. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti, in ragione della rilevata serialità dell'inadempimento ministeriale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione di conformarsi al giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta; la fissazione di penalità di mora resta una misura valutabile in relazione alle esigenze concrete di esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata esclusa perché il credito pecuniario risultava già tutelato dagli interessi legali.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le amministrazioni statali dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere spontaneamente alle obbligazioni pecuniarie prima dell'avvio del recupero coattivo; decorso tale termine, può essere proposta l'azione di ottemperanza.
artt. 1283 e ss. c.c.
La misura e la decorrenza degli interessi devono essere determinate secondo il titolo giudiziale e i parametri legali, senza che il conteggio prospettato dalla parte vincoli definitivamente l'amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato può essere utilizzato per ottenere l'esecuzione di un'obbligazione pecuniaria posta a carico di un'amministrazione pubblica, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto per le amministrazioni statali.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve dare esecuzione al contenuto del titolo, senza costituire nuovamente il diritto di credito; la quantificazione definitiva del capitale residuo e degli interessi deve essere effettuata alla luce della sentenza, degli eventuali pagamenti già eseguiti e dei parametri legali applicabili.
- In presenza di perdurante inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: per un credito pecuniario può essere esclusa quando la maturazione degli interessi legali costituisce una tutela adeguata contro il ritardo nell'adempimento.
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