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Sentenza

Sentenza n. 1002/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 28.11.2024, n. 247, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lavoro, n. 247 del 28 novembre 2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Imperia, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, condannando il Ministero all’emissione della carta e all’accredito complessivo di € 1.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era decorso dalla notificazione della decisione all’Amministrazione. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento né provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l’irrogazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il rilascio della carta del docente e l’accredito sulla stessa della somma di € 1.500,00, oltre ai relativi accessori, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Il Collegio ha rilevato che il Ministero, pur costituito, non aveva assolto all’onere di provare l’adempimento, gravante su di esso ai sensi dell’art. 2697 c.c. Per il caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. È stata inoltre applicata una penalità di mora di € 10,00 per ogni giorno di ritardo: il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mentre il dies ad quem coincide con l’adempimento o, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta. La scelta dell’astreinte è stata ritenuta giustificata dalla necessità di un’attività ulteriore rispetto al mero pagamento, consistente nell’emissione della carta elettronica. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare, ai sensi del comma 4, lett. e), una penalità di mora per il ritardo nell’adempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere applicata per incentivare l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata fissata in € 10,00 per ogni giorno di ritardo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    In presenza della contestazione giudiziale dell’inadempimento, spetta all’amministrazione debitrice provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo; la mancata contestazione e prova dell’adempimento hanno condotto all’accoglimento dell’actio iudicati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudice può ordinare all’amministrazione di compiere tutti gli atti giuridici e materiali necessari a dare integrale attuazione al giudicato.
  • L’amministrazione che intenda opporsi alla domanda di ottemperanza deve provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo; la mera costituzione in giudizio, senza contestazione e senza prova dell’adempimento, non è sufficiente a paralizzare l’actio iudicati.
  • Quando l’esecuzione del giudicato richiede, oltre al pagamento di una somma, l’adozione di un’attività amministrativa ulteriore, quale l’emissione di un documento o beneficio elettronico, il giudice può fissare un termine per l’adempimento, nominare un commissario ad acta per l’eventuale inerzia e applicare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
  • La penalità di mora può decorrere dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione per l’adempimento e cessare con l’effettiva esecuzione del giudicato oppure, in caso di intervento sostitutivo, con l’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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