Cassazione Civile, Ordinanza n. 18385/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (previdenza)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in appello, della domanda con cui un assicurato aveva chiesto il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva previsto per l'esposizione ad amianto ai fini previdenziali. La Corte d'appello aveva dichiarato il richiedente decaduto, ritenendo che tra la domanda amministrativa presentata all'INPS il 26 maggio 2004 e il ricorso giudiziale depositato il 27 aprile 2012 fosse decorso il termine di decadenza di tre anni e trecento giorni. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione di varie disposizioni, sostenendo che la decadenza non fosse maturata e che la domanda giudiziale fosse stata tempestiva; ha inoltre contestato, in sostanza, il criterio di decorrenza del termine applicato dalla Corte territoriale. L'INPS ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha ribadito che la domanda di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto non coincide con la domanda di ricalcolo della pensione o dei singoli ratei, ma mira all'accertamento di un autonomo beneficio previdenziale, con propria individualità e presupposti. Ha inoltre confermato che, ai fini della decadenza, rileva la data di presentazione della domanda amministrativa all'INPS e che, una volta scaduti i termini di esaurimento del procedimento amministrativo, decorre il termine triennale di decadenza; sono quindi irrilevanti sia la tardiva decisione dell'ente sia l'eventuale tardiva proposizione del ricorso amministrativo. Il ricorso è stato pertanto rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 38 Cost.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione
D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47
richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce il principio di decadenza applicabile ai benefici previdenziali una volta decorso il termine dopo il procedimento amministrativo
D.L. n. 69 del 2009, art. 38
richiamato dal ricorrente tra le norme invocate
D.L. n. 384 del 1992, artt. 4 e 6, conv. con L. n. 438 del 1992
richiamato dal ricorrente tra le norme invocate
D.M. 27 ottobre 2004, art. 3, comma 10
richiamato dal ricorrente tra le norme invocate
D.L. n. 103 del 1991, art. 6
richiamato dal ricorrente tra le norme invocate
L. n. 257 del 1992, art. 13
base normativa del beneficio di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto
L. n. 533 del 1973, art. 7
serve, insieme all'art. 46 L. n. 88 del 1989, a comporre il termine di esaurimento del procedimento amministrativo
L. n. 88 del 1989, art. 46, commi 5 e 6
serve, insieme all'art. 7 L. n. 533 del 1973, a determinare la decorrenza del termine di decadenza dopo la domanda amministrativa
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto
Massime di principio
- La domanda di riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto ha natura autonoma rispetto alla domanda di ricalcolo della pensione o dei ratei: non si fa valere un mero errore di liquidazione, ma un distinto beneficio previdenziale incidenti sulla contribuzione.
- Ai fini della decadenza prevista per l'azione giudiziaria in materia previdenziale, rileva esclusivamente la data di presentazione della domanda amministrativa all'ente previdenziale.
- La scadenza del termine complessivo per la definizione del procedimento amministrativo fa decorrere il termine triennale di decadenza per l'azione giudiziale, indipendentemente dalla tardività della decisione dell'ente o dalla tardiva proposizione del ricorso amministrativo.
- Quando la domanda giudiziale è proposta oltre il termine di decadenza calcolato dalla presentazione dell'istanza amministrativa e dalla disciplina del procedimento, il diritto al beneficio non è più azionabile in giudizio.
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