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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21033/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 28/11/2024, deducendo con un unico motivo la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p. In sostanza, il ricorso contestava la valutazione compiuta dai giudici di merito sulla sussistenza della causa di giustificazione, chiedendo una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come vizio di legittimità, mirasse in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato l'aspecificità del ricorso, perché riproponeva questioni già esaminate e disattese dalla Corte d'appello con motivazione ritenuta congrua e immune da vizi di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 393-bis c.p.

    La scriminante è stata invocata dalla difesa come causa di esclusione dell'antigiuridicità, ma la Corte non ne ha esaminato il merito, limitandosi a rilevare che la doglianza tendeva a una rivalutazione del fatto e delle prove.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare un apparente vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando ripropone censure già devolute al giudice di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione della mancata applicazione di una scriminante non è scrutinabile in cassazione se la censura, nella sostanza, mira soltanto a contestare l'apprezzamento del fatto compiuto dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazione
RamiParte generale
SottomaterieConsenso dell'avente diritto
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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