Sentenza n. 449/2026 - Catania, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 814/24 Tribunale di Siracusa-Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per complessivi 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva spontaneamente eseguito la sentenza n. 814/2024 del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, ritualmente notificata e passata in giudicato. Il titolo riconosceva il diritto al beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un valore complessivo di 2.000 euro. È stato dedotto anche il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito e non ha dimostrato l'avvenuto adempimento né fornito una valida giustificazione dell'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato, passaggio in giudicato, decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione da parte del Ministero. Applicando l'art. 2697 c.c., il Collegio ha rilevato che la ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del diritto di agire in ottemperanza, mentre gravava sull'Amministrazione la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi, inclusa l'eventuale esecuzione, prova non fornita. Il Ministero è stato ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro ulteriori novanta giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché dirigente del Ministero resistente e tale attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato presupposto per gli anni scolastici indicati.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato l'esecuzione del giudicato e nominato il commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l'adempimento delle amministrazioni debitrici, ritenuto decorso nel caso concreto.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Una volta provato il titolo esecutivo e il mancato adempimento, spetta all'Amministrazione dimostrare l'inefficacia del titolo, l'estinzione del diritto o l'avvenuto adempimento.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta dirigente dell'amministrazione debitrice è stata applicata analogicamente all'ottemperanza di una condanna al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova del titolo esecutivo ritualmente notificato, passato in giudicato e non spontaneamente eseguito integra il fatto costitutivo del diritto all'esecuzione; spetta invece all'amministrazione debitrice provare l'adempimento o gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi, secondo l'art. 2697 c.c.
- Quando l'amministrazione non dimostra l'avvenuta esecuzione di un giudicato recante una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, chiamato a svolgere attività rientranti nell'onnicomprensività della funzione dirigenziale, non ha diritto a un compenso autonomo; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate direttamente dalla legge n. 89/2001.
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