Ordinanza n. 210/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva con contestuale diniego di iscrizione nella white list
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa interdetta)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva con cui la Prefettura di Agrigento ha ritenuto sussistenti, ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a condizionarne le scelte e gli indirizzi, nonché il conseguente diniego di iscrizione nella white list. In sede cautelare è stato dedotto, tra l’altro, un difetto di istruttoria con riferimento alle vicende di un’altra società, anch’essa interdetta per la presunta influenza degli stessi soggetti, i soci -OMISSIS-, nei cui confronti era stata disposta la misura di prevenzione collaborativa prevista dall’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, conclusasi da oltre un anno con esito positivo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare rilevando, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, profili di fumus boni iuris in relazione al dedotto difetto di istruttoria. Il periculum in mora è stato fronteggiato non mediante la sospensione pura e semplice degli effetti dell’informativa, ma ordinando alla Prefettura di riesaminare il provvedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, previa attivazione del contraddittorio procedimentale. Nel riesame l’amministrazione dovrà considerare le censure dedotte e le indicazioni dell’ordinanza, valutando, quanto all’art. 94-bis, la proporzionalità della misura rispetto all’intensità del pericolo di condizionamento eventualmente ritenuto sussistente all’esito della rivalutazione complessiva del quadro indiziario. È stata fissata l’udienza pubblica per il merito al 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi
Costituiscono il fondamento normativo dell’informazione antimafia interdittiva impugnata; il giudice ha ritenuto necessario un riesame del complessivo quadro indiziario.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
misura ex art. 94-bis, conclusasi da più di un anno con esito positivo
Nel riesame l’eventuale rilevanza della misura deve essere valutata secondo un criterio di proporzionalità, in relazione all’intensità del pericolo di condizionamento concretamente sussistente.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta dalla ricorrente; il TAR ha accolto l’istanza disponendo una misura cautelare conformativa consistente nel riesame prefettizio.
Massime di principio
- Quando l’informazione antimafia interdittiva si fonda anche su vicende relative a soggetti o società collegati, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria aggiornata e complessiva, considerando l’esito positivo e il decorso temporale delle misure di prevenzione applicate a tali vicende.
- In sede cautelare, il periculum derivante da un’informazione antimafia può essere fronteggiato mediante l’ordine alla Prefettura di riesaminare il provvedimento, anziché mediante la sola sospensione della sua efficacia.
- Il riesame di un’informazione antimafia deve essere preceduto dall’attivazione del contraddittorio procedimentale quando ciò sia disposto dal giudice cautelare.
- L’eventuale rilievo di una misura ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 deve essere apprezzato secondo proporzionalità, rapportando la misura all’intensità del pericolo di condizionamento mafioso concretamente emergente dal complessivo quadro indiziario.
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