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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11105/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi avverso il decreto di prevenzione personale e patrimoniale emesso dal Tribunale di Roma (con parziale modifica da parte della Corte di Appello): impugnazione della qualificazione di pericolosità sociale (attuale per Mercuri Giuseppe, "storica" per altri), contestazione della sproporzione tra redditi e patrimonio e della correlazione temporale tra acquisizioni patrimoniali e periodo di pericolosità, impugnazioni della confisca di specifici immobili e deduzioni di terzi proprietari/interessati (Elisei e Scaringella) circa la titolarità, l'autonomia delle risorse e vizi procedurali quali mancata notifica ai sensi dell'art.7 d.lgs. 159/2011 e vizi di rappresentanza/ procura speciale in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla qualificazione dei proposti nell'ambito dell'art.1 comma 1 lett. b) d.lgs. n.159/2011, confermando l'attualità della pericolosità per Mercuri Giuseppe (anche alla luce del titolo cautelare del 4 aprile 2019) e l'inquadramento "storico" per altri. Ha dichiarato inammissibili o infondati i profili di doglianza che contestavano la correlazione temporale e la sproporzione patrimoniale, ritenendo le argomentazioni del giudice di merito adeguatamente motivate e ancorate a fatti (compresa la valutazione della professionalità del gruppo criminale e la ragionevole presunzione di attività antecedente al 2003). Ha inoltre respinto i ricorsi dei terzi: Scaringella è stato escluso per carenza di legittimazione e mancanza di procura speciale in appello; Elisei è stata ritenuta incapace di provare l'autonomia delle risorse e la provenienza dei fondi (e la mancata notifica ex art.7 non ha determinato nullità rilevante). In sintesi, le confische confermate salvo le revoche già operate in sede di appello per specifici immobili; tutti i ricorsi sono stati rigettati e segue statuizione sulle spese secondo legge.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia)

    Applicazione dell'art.1 comma 1 lett. b) per l'inquadramento nella categoria di pericolosità sociale; il giudice ha valutato sia elementi di condanna penale sia provvedimenti cautelari per definire la tipologia e l'attualità della pericolosità

  • art.7 comma 2 d.lgs. n.159 del 2011

    Rilevanza della notifica ai terzi: la mancata preventiva citazione non determina automaticamente nullità se il terzo è parte 'eventuale' e ha potuto intervenire e fornire documentazione nel corso del procedimento; la Corte ha ritenuto non violati i diritti di difesa nel caso concreto

  • art.100 cod. proc. pen.

    Necessità della procura speciale per esercitare l'appello in rappresentanza di società: la mancanza di tale procura ha determinato l'inammissibilità dell'appello presentato da Scaringella e l'insufficienza di tale atto per fondare rimedi successivi

  • Decisione n.24 del 2019 della Corte Costituzionale

    Richiamo interpretativo sui criteri per valutare reiterazione e produzione di reddito illecito: la Corte di merito ha seguito i parametri di reiterazione e professionalità indicati dalla giurisprudenza costituzionale per ritenere attuale o storica la pericolosità

Massime di principio

  • La pericolosità ai fini delle misure di prevenzione si valuta con riferimento alle categorie dell'art.1 d.lgs. 159/2011 e l'attualità va riferita al momento della decisione di primo grado; fatti recenti o provvedimenti cautelari successivi rafforzano la valutazione di attualità
  • La confisca per sproporzione non richiede una prova assoluta dell'origine lecita dei beni ma una valutazione complessiva della coerenza tra redditi dichiarati e investimenti; la corte di merito può fondare la sproporzione su indizi plurimi e congruenti
  • Gli acquisti patrimoniali anteriori alla data di prima contestazione penale possono essere sottoposti a confisca se emerge una elevata professionalità e una rete organizzativa che giustifichi la presunzione di attività illecita iniziata in epoca anteriore
  • In sede di Cassazione sulle misure di prevenzione il sindacato è limitato: non si rimettono in discussione valutazioni di fatto ben motivate, ma solo vizi di diritto o mancanza totale di motivazione; le deduzioni meramente critiche sui fatti non sono ammesse
  • Il terzo che invoca autonomia della titolarità e delle risorse deve fornire documentazione completa e coerente (prove bancarie, tracce di provenienza dei fondi, documenti contrattuali); versamenti in contanti prossimi a bonifici verso il venditore possono indebolire la tesi di autonomia
  • Errori procedurali (es. mancata notifica) possono essere rilevanti solo se cagionano una effettiva compressione del diritto alla prova; la valutazione della nullità spetta al giudice che verifica se il terzo ha comunque potuto esercitare la difesa
  • La genericità dell'atto di impugnazione (appello) può determinare l'inammissibilità o la non considerazione di determinate doglianze: gli atti di impugnazione devono contenere censure specifiche per essere esaminate in sede superiore

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