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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10299/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila del 13/4/2021 che aveva rigettato il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza che aveva annullato la sanzione disciplinare - esclusione dalle attività ricreative e sportive in comune per 6 giorni - inflitta a Silipo in relazione al rapporto disciplinare del 20/9/2018 per una conversazione avuta con l'infermiera durante il giro di somministrazione della terapia. Il Ministero deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35-bis e 41-bis dell'Ordinamento penitenziario e sostiene che, ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., il magistrato di sorveglianza in sede di reclamo non può sindacare il merito della decisione amministrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la motivazione del Magistrato e del Tribunale di sorveglianza fosse apodittica e insufficiente rispetto alla valutazione sulla sussumibilità delle frasi pronunciate dal detenuto nella fattispecie disciplinare. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila affinché fornisca una motivazione compiuta e verifiche adeguate sulla qualificazione giuridica del fatto.

Norme richiamate

  • art. 77, reg. esec. ord. pen., n. 16

    Considerata una norma disciplinare in bianco che consente l'applicazione di sanzioni per l'inosservanza di ordini o prescrizioni; il suo significato deve essere comprensibile e la sussumibilità del fatto nella fattispecie può essere valutata dal magistrato di sorveglianza.

  • art. 69, comma 6, Ord. pen.

    Limita il reclamo del detenuto davanti al magistrato di sorveglianza ai profili di legittimità escludendo il sindacato sul merito della decisione amministrativa (es. scelta e gravità della sanzione), ma non esclude la possibilità di verificare se il comportamento contestato rientri nelle fattispecie disciplinari previste.

  • artt. 35-bis e 41-bis Ord. pen.

    Richiamati nel ricorso come norme rilevanti per la disciplina dei detenuti in regime di 41-bis; il ricorso denunciava errori di applicazione/interpretazione di tali disposizioni.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Fondamento processuale del motivo di cassazione invocato (inosservanza o erronea applicazione di norme di diritto).

  • Cass. Sez. 1, n. 11308 del 12/10/2017 (Rv. 272784-01)

    Giurisprudenza che afferma la natura di norma in bianco dell'art. 77 n.16 e l'esigenza che il contenuto sia ragionevolmente comprensibile e rispettabile.

  • Cass. Sez. 1, n. 56714 del 6/7/2017 (Martino, Rv. 271908-01)

    Giurisprudenza che chiarisce i limiti del sindacato del magistrato di sorveglianza, ma riconosce la possibilità di dedurre l'esclusione del comportamento dalle fattispecie disciplinari dinanzi al magistrato perché coinvolge il potere sanzionatorio esercitato.

  • Cass. Sez. 1, n. 30379 del 30/5/2019 (Rv. 276605-01)

    Richiama il principio secondo cui il controllo del magistrato di sorveglianza sulle sanzioni diverse dall'isolamento e dall'esclusione dalle attività in comune è limitato alle condizioni di esercizio del potere disciplinare e agli aspetti formali e procedurali.

Massime di principio

  • Il magistrato di sorveglianza, in sede di reclamo, ha un sindacato limitato sul merito della decisione amministrativa ma può valutare se il comportamento contestato rientri nella fattispecie disciplinare richiamata (sussumibilità).
  • Le norme disciplinari 'in bianco' (es. art. 77, n.16 reg. esec. ord. pen.) richiedono una interpretazione che renda il contenuto comprensibile: l'autorità che applica la sanzione deve consentire una ragionevole comprensione della condotta punibile.
  • Una decisione amministrativa disciplinare e il relativo sindacato giudiziale devono essere supportati da motivazioni effettive; valutazioni apodittiche o non spiegate costituiscono vizio che legittima l'annullamento in sede di cassazione e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Quando la percezione dell'operatore (es. personale sanitario o penitenziario) diverge dall'apprezzamento del giudice, il Collegio deve spiegare i motivi del diverso giudizio, soprattutto se tale divergenza incide sulla qualificazione del fatto e sulla legittimità della sanzione.
  • In casi analoghi occorre distinguere sempre tra: (a) sindacato sulla legittimità formale e sulle condizioni di esercizio del potere disciplinare, che è riservato al magistrato di sorveglianza, e (b) sindacato sul merito della valutazione della gravità e della scelta della sanzione, generalmente precluso salvo sanzioni più gravi.

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