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Sentenza

Sentenza n. 1439/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025 e condannato il Ministero all'accredito di 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Avellino, notificata al Ministero il 9 gennaio 2026 e divenuta irrevocabile, che aveva accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, con condanna del Ministero, previa emissione della Carta docente, all'accredito di 2.000 euro e al pagamento delle spese del giudizio ordinario. Il ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto la dichiarazione dell'obbligo di conformazione, l'assegnazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile perché era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito prova dell'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il giudicato era stato correttamente notificato, era passato in giudicato e non risultava eseguito. In particolare, il Ministero non ha dimostrato né l'emissione della Carta docente né l'accredito della somma di 2.000 euro; l'onere di provare l'adempimento gravava sull'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro i successivi sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato e dalla dichiarazione di perdurante inottemperanza. Il commissario dovrà, se necessario, allocare la somma in bilancio, svolgere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento e reperire materialmente le risorse. L'esaurimento degli stanziamenti o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso è stato ritenuto tempestivamente depositato entro il termine previsto dalla disposizione, in combinato disposto con l'art. 87, comma 3, c.p.a.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata insieme all'art. 45, comma 1, c.p.a. per ritenere ricevibile il ricorso depositato entro quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per l'ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione in base alla quale il giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto del docente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando un giudicato di condanna al pagamento di somme nei confronti di un'Amministrazione statale è stato notificato e il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è decorso, il giudice amministrativo può dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine assegnato.
  • L'Amministrazione debitrice che sostiene di avere adempiuto al giudicato deve fornire la prova dell'adempimento; la mera costituzione formale in giudizio, senza documentazione del pagamento o dell'attività esecutiva, non è sufficiente.
  • In caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è legittima la nomina preventiva di un commissario ad acta incaricato di compiere tutti gli atti necessari al pagamento, comprese l'iscrizione o allocazione della spesa in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il reperimento materiale delle somme.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato di condanna pecuniaria; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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