Cassazione Civile, Ordinanza n. 04806/2025 del 24/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Una proprietaria di un fondo ha agito per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal taglio di alberi presenti sul terreno, sostenendo che il fondo e le piante ricadessero nella sua proprietà. La controparte ha resistito affermando che il confine fosse diverso e che l'area interessata appartenesse alla sua proprietà. In primo grado è stata disposta una consulenza tecnica per individuare il confine; il giudice di pace ha poi rigettato la domanda ritenendo che, essendo l'attrice nuda proprietaria e la madre usufruttuaria, solo quest'ultima fosse legittimata a domandare il risarcimento. In appello, la domanda è stata invece accolta: il tribunale ha ritenuto correttamente individuato il confine sulla base dello stato dei luoghi e ha affermato la legittimazione della proprietaria a chiedere il danno, escludendo che gli alberi potessero essere considerati alberi sparsi per la campagna destinati al taglio ai sensi dell'art. 989 c.c. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello principale per difetto di specificità; 2) violazione degli artt. 989, 2043 e 2697 c.c. per avere ritenuto, senza prova, che gli alberi fossero alberi sparsi per la campagna destinati al taglio, mentre sarebbero stati bosco compreso nell'usufrutto della madre; 3) violazione degli artt. 950 e 2043 c.c. per avere il tribunale individuato il confine sulla base della consulenza e dello stato dei luoghi invece che sugli atti di provenienza e sul tipo di frazionamento; 4) violazione dell'art. 2043 c.c. e omesso esame di fatti decisivi per non avere considerato diversi documenti catastali, il frazionamento e un verbale di picchettamento attestante difformità tra stato dei luoghi e rilievi catastali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'appello principale era specifico: conteneva il passaggio della sentenza impugnata oggetto di censura e le critiche alla statuizione di primo grado. Ha dichiarato inammissibili, per la parte in cui denunciavano omesso esame di fatti documentali, il terzo e il quarto motivo per effetto della preclusione da doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; nel merito li ha ritenuti infondati perché, nell'accertamento dei confini anche incidentale, vale la regola dell'art. 950, ultimo comma, c.c., con prevalenza dello stato dei luoghi rispetto alle mappe catastali, e perché il tipo di frazionamento è decisivo solo se richiamato e reso vincolante nei singoli atti di acquisto, circostanza non dedotta. Quanto al secondo motivo, la Corte ha corretto la motivazione del tribunale: la legittimazione a chiedere il risarcimento del danno da taglio degli alberi spetta non solo all'usufruttuario, ma anche al nudo proprietario, che conserva una autonoma tutela aquiliana verso i terzi per la lesione del proprio diritto di proprietà. L'art. 989 c.c. rileva solo nei rapporti interni tra usufruttuario e proprietario e non esclude l'azione risarcitoria del proprietario verso il terzo autore dell'illecito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'appello è ammissibile quando l'atto contiene l'indicazione della statuizione impugnata e critiche argomentate idonee a individuare le censure mosse alla sentenza di primo grado.
art. 989 c.c.
La norma delimita le facoltà dell'usufruttuario in materia di boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto nei rapporti con il proprietario, ma non regola né esclude la legittimazione del proprietario ad agire contro il terzo che abbia illecitamente tagliato gli alberi.
art. 2043 c.c.
Il proprietario del bene leso da un illecito di terzo conserva autonoma legittimazione all'azione risarcitoria; anche l'usufruttuario, quale titolare del diritto di godimento, può agire per la lesione del proprio diritto.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non accoglie la censura per difetto di prova in relazione alla diversa qualificazione degli alberi.
art. 950 c.c.
Nell'accertamento del confine, anche se svolto incidentalmente, deve darsi rilievo prioritario allo stato dei luoghi rispetto alle sole risultanze catastali.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. sull'omesso esame di fatti già valutati nei due gradi di merito.
art. 360 c.p.c.
La censura per omesso esame di fatti decisivi non è proponibile quando opera la preclusione della doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
Richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 981 c.c.
L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa nella sua integrità e può reagire alle ingerenze che ne ledano il godimento.
Massime di principio
- Nell'azione risarcitoria proposta dal proprietario o dall'usufruttuario contro il terzo che abbia danneggiato il bene, la legittimazione non è esclusiva: ciascun titolare del rispettivo diritto reale può far valere la lesione della propria sfera giuridica, secondo la natura del pregiudizio subito.
- L'art. 989 c.c. disciplina i rapporti interni tra usufruttuario e nudo proprietario in tema di boschi, filari e alberi sparsi, ma non limita la tutela aquiliana verso i terzi autori del taglio.
- Nell'accertamento del confine tra fondi, anche quando avvenga incidentalmente in un giudizio diverso, il giudice deve privilegiare lo stato dei luoghi rispetto alle mere risultanze catastali; i titoli e i frazionamenti assumono rilievo decisivo solo se specificamente richiamati e resi vincolanti nei titoli di acquisto.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando ricorre la doppia conforme di merito e la censura mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle prove.
- L'appello supera il filtro dell'art. 342 c.p.c. quando consente di individuare con chiarezza la parte della decisione contestata e contiene critiche specifiche e argomentate alla ratio della sentenza impugnata.
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