Cassazione Penale, Sentenza n. 36807/2022 del 29/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Groupama ha impugnato l'ordinanza con la quale il Tribunale di Venezia, su istanza delle parti civili, aveva disposto la correzione di un presunto errore materiale nella sentenza d'appello (11/10/2017), specificando che la compensazione delle spese processuali dovesse intendersi limitata al solo grado di appello. Groupama deduceva: violazione e errata applicazione degli artt. 541 c.p.p., 91 e 92 c.p.c.; errato criterio di riparto delle spese (sarebbe dovuto prevalere il principio della soccombenza con riferimento all'esito complessivo del giudizio); illogicità della motivazione che avrebbe interpretato la volontà del giudice d'appello oltre il tenore testuale della sentenza. In secondo luogo, deduceva che la correzione materiale era inammissibile perché la modifica era sostanziale e avrebbe dovuto essere dedotta mediante i normali rimedi impugnatori (richiamando artt. 130 e 127, comma 9, c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha osservato che: a) non è ammissibile la correzione per errore materiale se l'asserita discrepanza fra motivazione e dispositivo richiede una attività interpretativa della volontà del giudice non desumibile ictu oculi dal testo della decisione; b) tuttavia l'errore di diritto riscontrato nella motivazione della pronuncia di correzione non incide sul dispositivo impugnato, perché il Tribunale aveva correttamente richiamato il principio devolutivo (tantum devolutum quantum appellatum) e il fatto che il responsabile civile non aveva devoluto in appello il capo sulle spese; c) l'omessa conferma esplicita dei punti della sentenza di primo grado non impugnati è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale quando non comporti valutazioni sulla entità delle spese o una modifica essenziale del contenuto decisionale. Ne consegue che la correzione disposta dal Tribunale era legittima nella parte in cui limitava la compensazione delle spese al solo grado di appello e il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 541 cod. proc. pen.
Riferimento invocato dal ricorrente in materia di impugnazioni e regolazione delle spese in rapporto alle modifiche introdotte in appello; la Corte ricorda però che il principio devolutivo limita ciò che il giudice d'appello può esaminare se non specificamente devoluto.
art. 91 cod. proc. civ.
Principio della soccombenza relativo al regime delle spese civili richiamato dal ricorrente: la Corte conferma che tale criterio vale anche per l'azione civile nel processo penale, ma non consente di desumere la volontà del giudice d'appello quando la motivazione non lo esprime testualmente.
art. 92 cod. proc. civ.
Norma sulle spese del giudizio; citata a supporto della tesi che il diritto civile disciplina il riparto delle spese in materia civilistica e che il criterio della soccombenza va applicato, ma la Corte chiarisce i limiti pratici di applicazione in base alla devoluzione in appello.
art. 130 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'istanza di correzione di errori materiali: la Corte ricorda che la correzione è ammessa solo per vizi formali e non per integrazioni o modifiche sostanziali della decisione.
art. 127, comma 9, cod. proc. pen.
Riferimento alla regolamentazione delle istanze e delle competenze in sede esecutiva; utilizzato per sostenere l'inammissibilità della correzione quando la modifica sia essenziale e non meramente formale.
art. 619 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'operazione di 'eliminazione' di una parte di provvedimento: la Corte rileva che l'errore di diritto nella motivazione non ha inciso sul dispositivo e che si è resa necessaria una correzione per eliminazione, non una modifica sostanziale.
art. 575 e art. 574 cod. proc. pen.
Richiamati in ordine alla impugnabilità da parte del responsabile civile: la Corte sottolinea che il responsabile civile non può estendere l'impugnazione ai capi della sentenza non specificamente censurati, diversamente dall'imputato (art.574, comma 4, c.p.p.).
Principio 'tantum devolutum quantum appellatum'
Massima giurisprudenziale usata dalla Corte: il giudice d'appello può decidere solo sulle questioni devolute con l'appello; se il responsabile civile non ha devoluto in appello il capo sulle spese, il giudice d'appello non poteva riformarlo e la sentenza deve ritenersi confermata per quanto non impugnato.
Massime di principio
- La correzione per errore materiale è ammessa solo per vizi formali e per omissioni che non comportino una modifica essenziale del contenuto decisionale; non è lo strumento per integrare o riformare la volontà del giudice quando ciò richiede interpretazione.
- Il principio 'tantum devolutum quantum appellatum' impedisce al giudice d'appello di decidere su punti non specificamente devoluti con l'atto di impugnazione: se una parte non impugna il capo relativo alle spese, quel capo si considera confermato salvo correzioni meramente formali.
- Il criterio della soccombenza (art.91 c.p.c.) regola il riparto delle spese civili anche nel processo penale, valutandosi l'esito complessivo dei gradi di giudizio; tuttavia, tale principio non autorizza il giudice a desumere unilateralmente dalla motivazione l'intento di riformare una statuizione quando il testo non lo esplicita.
- Se la motivazione di un provvedimento contiene inesattezze di diritto che non toccano il dispositivo, il mezzo corretto è la correzione per eliminazione (art.619 c.p.p.) e non l'annullamento con rinvio per mutare il contenuto decisorio.
- Chi intende ottenere una modifica della statuizione sulle spese deve specificamente devolvere la questione nell'appello; l'omissione di tale censura impedisce la revisione del capo in appello salvo che la rettifica sia chiaramente meramente formale.
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