Sentenza n. 2574/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’ottemperanza della sentenza del Tar Campania Napoli, Sez. VI, n. -OMISSIS-, pubblicata in data 13 marzo 2025, con la quale è stato disposto l’annullamento, per le parti di interesse, degli atti impugnati, “fatta salva la riedizione del potere amministrativo”; nonché per l’accertamento e la conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia, ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990, per violazione ed elusione del giudicato: - della Determinazione del Coordinatore dell’Ufficio di Piano RCG n. -OMISSIS- avente ad oggetto “Elenco degli ammessi al beneficio degli assegni di cura a valere su FNA 2022: riedizione del potere amministrativo in virtù della sentenza n. -OMISSIS- del TAR Campania”, con la quale, in pretesa riedizione del potere, è stata nuovamente disposta l’esclusione del minore -OMISSIS- dai beneficiari effettivi dell’assegno di cura a valere sul FNA 2022, collocandolo alla-OMISSIS- posizione; - della nota a firma del Coordinatore dell’Ambito 28 prot.-OMISSIS-, avente ad oggetto “Sentenza n. -OMISSIS- TAR Campania (FNA 2022) – Diffida di pagamento somme percepite in forza delle disposizioni cautelari del TAR”, con la quale il minore, per il tramite della madre, è stato diffidato alla restituzione dell’importo complessivo di euro 14.400,00, percepito a titolo di assegno di cura FNA 2022, entro il termine di 30 giorni; - dell’elenco dei beneficiari dell’assegno di cura FNA 2022, trasmesso in data 18.07.2025, avente ad oggetto “Graduatoria con criteri di cui all’ allegato b della delibera 70”, dal quale risulta che il minore -OMISSIS- è ulteriormente retrocesso alla -OMISSIS- posizione, con un ISEE pari a euro 12899,27 e un importo associato pari ad euro 720,00; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguenziale o comunque esecutivo, anche di natura regolamentare e non conosciuto, comunque lesivo della posizione soggettiva del minore; NONCHÉ in via subordinata e/o alternativa, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, ai sensi dell’art. 55 c.p.a., dei medesimi atti sopra indicati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di riedizione della graduatoria degli assegni di cura FNA 2022, nuova collocazione del minore, richiesta di restituzione di euro 14.400 e ulteriori atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del TAR Campania, Sez. VI, che aveva annullato la graduatoria degli assegni di cura FNA 2022/2024, imponendo la riedizione del potere senza attribuire priorità al criterio anagrafico e sulla base della condizione patologica e del concreto bisogno assistenziale. Ha chiesto di dichiarare nulli o inefficaci, per violazione o elusione del giudicato, la nuova determinazione di ammissione, la nuova graduatoria e la richiesta di restituzione delle somme percepite in esecuzione di provvedimenti cautelari. In subordine ha chiesto l’annullamento degli stessi atti e la sospensione cautelare. I motivi dedotti riguardavano: violazione ed elusione del giudicato, difetto assoluto di istruttoria, sviamento e carenza di motivazione; violazione del principio del one shot temperato e degli obblighi istruttori; mancata considerazione della documentazione sanitaria, della valutazione multidimensionale e dei criteri della D.G.R. Campania n. 70/2024, con asserita graduazione fondata esclusivamente sull’ISEE; disparità di trattamento e erronea determinazione dell’importo dell’assegno; illegittimità della richiesta restitutoria per violazione dell’affidamento e della buona fede; responsabilità aggravata dell’amministrazione ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’ottemperanza, l’infondatezza delle pretese e il difetto di giurisdizione sulla contestazione dell’indebito assistenziale.
La decisione
Il TAR ha pronunciato sentenza non definitiva. In via preliminare ha ritenuto ammissibile il cumulo tra azione di ottemperanza e azione di annullamento, distinguendo tra le censure rivolte alla violazione del vincolo conformativo del giudicato, da proporre nel rito dell’ottemperanza, e quelle concernenti nuovi contenuti discrezionali o autonomi vizi di legittimità del provvedimento rieditato, da esaminare nel giudizio ordinario di cognizione. Ha quindi respinto la domanda di ottemperanza e la domanda di nullità, ritenendo che il Comune avesse rieditato il procedimento “ora per allora” eliminando il criterio di priorità fondato esclusivamente sull’età e rispettando il contenuto conformativo della sentenza precedente. Ha inoltre ritenuto legittima, ai fini del giudizio di ottemperanza, la richiesta di restituzione delle somme percepite in forza dei provvedimenti cautelari, poiché l’obbligo restitutorio era stato espressamente previsto dalla sentenza ottemperanda, non impugnata sul punto. Ha respinto anche la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non ravvisando una condotta processuale qualificata dell’amministrazione. Quanto all’azione subordinata di annullamento, il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità per omessa notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato individuabile nei beneficiari della graduatoria, considerata la limitatezza delle risorse e l’assenza di un diritto soggettivo automatico al beneficio. Ha assegnato alle parti quindici giorni per memorie sulla questione e ha rinviato l’esame dell’azione di annullamento all’udienza pubblica del 20 ottobre 2026. Le spese sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità per violazione o elusione del giudicato non sussiste quando l’amministrazione, nel rieditare il potere, abbia rispettato il vincolo conformativo derivante dalla sentenza di annullamento.
art. 114 c.p.a.
L’azione di ottemperanza consente di contestare la violazione o l’elusione del giudicato; nel caso concreto è stata respinta perché la nuova graduatoria è stata ritenuta conforme al comando giudiziale.
art. 36, comma 2, c.p.a.
Consente la pronuncia di sentenza non definitiva quando una parte della controversia può essere decisa mentre altra parte necessita di ulteriore trattazione.
art. 32 c.p.a.
È stato applicato per il cumulo di domande soggette a riti diversi e per il rinvio dell’esame dell’azione di annullamento secondo il rito ordinario.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone l’avviso alle parti della questione di possibile inammissibilità rilevata d’ufficio e consente la presentazione di memorie prima della decisione.
art. 41, comma 2, c.p.a.
La mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato può determinare l’inammissibilità dell’azione di annullamento.
art. 96 c.p.c.
La responsabilità aggravata richiede una condotta processuale qualificata, non ravvisata nella riedizione amministrativa esaminata.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
È richiamato in relazione all’obbligo di completa istruttoria nella riedizione del potere, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito nell’ambito dell’ottemperanza.
Massime di principio
- Quando una sentenza di annullamento impone la riedizione del potere, il nuovo provvedimento può essere contestato in ottemperanza per violazione o elusione del vincolo conformativo, oppure con ordinaria azione di annullamento per vizi autonomi e nuove scelte amministrative non direttamente vincolate dal giudicato.
- La distinzione tra nullità per violazione o elusione del giudicato e annullabilità del nuovo atto richiede una preliminare ricostruzione del contenuto decisorio e dell’effetto conformativo della sentenza da eseguire.
- Non vi è elusione del giudicato quando l’amministrazione riedita il procedimento eliminando il criterio espressamente censurato dalla sentenza e procedendo a una nuova istruttoria coerente con il comando giudiziale, anche se il nuovo esito resta sfavorevole all’interessato.
- Il cumulo tra azione di ottemperanza e azione di annullamento è ammissibile quando entrambe riguardano la riedizione del potere, purché siano mantenute distinte le censure fondate sul giudicato da quelle relative a vizi autonomi del nuovo provvedimento.
- In una graduatoria per benefici pubblici a risorse limitate, i beneficiari collocati in posizione utile possono assumere la qualità di controinteressati; l’omessa notificazione del ricorso ad almeno uno di essi può comportare l’inammissibilità dell’azione di annullamento.
- Le somme erogate in esecuzione di provvedimenti cautelari possono essere oggetto di restituzione quando l’obbligo restitutorio sia stato espressamente stabilito dalla sentenza di merito ottemperanda e tale statuizione non sia stata impugnata.
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