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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07195/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 10/09/2024. Luigi Cozzolino censura la qualificazione della sua partecipazione all'organizzazione capeggiata da Paolino Marotta (mancata motivazione sugli indici di "affectio societatis" e indispensabilità del contributo) e chiede il riconoscimento dell'estinzione per prescrizione del reato contestato al capo 12) (art. 73, comma 4, commesso il 26/12/2016). Arturo Ferone deduce più censure: mancata prova e insufficiente motivazione sull'esistenza dell'associazione (capo 21), carenza di prova della consegna della droga per taluni capi (9, 23, 24, 26), difetto di prova sulla sua posizione dirigente nell'associazione (nonostante contestata aggravante) e criticità sulla negazione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Arturo Ferone nella sua totalità (con condanna alle spese e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende) e ha confermato la motivazione della Corte territoriale rispetto alla sussistenza dell'associazione e alla valutazione delle intercettazioni. Il ricorso di Luigi Cozzolino è stato ritenuto inammissibile nel primo motivo (insufficiente specificità) ma fondato nel secondo: il reato contestato al capo 12) (art. 73, comma 4), commesso il 26/12/2016, si è estinto per prescrizione il 26/06/2024 e pertanto la relativa pena (due mesi, con riduzione per rito abbreviato) è stata cancellata; la pena complessiva di Cozzolino è stata rideterminata in 6 anni e 8 mesi di reclusione. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al capo 12) per Cozzolino.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 74

    La Corte richiama i requisiti dell'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico (patto associativo stabile, disponibilità duratura di risorse umane e materiali, partecipazione stabile) e conferma che la fornitura abituale e rilevante di stupefacenti può integrare la posizione di un aderente all'associazione se il rapporto supera la mera sinallagmaticità contrattuale

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma sulle fattispecie di detenzione e spaccio: applicata per le diverse imputazioni; per il capo 12) (comma quarto) è stata accertata l'estinzione per prescrizione mediante calcolo temporale dei termini

  • Codice penale, art. 157

    Principio dell'estinzione del reato per prescrizione: la Corte ha riconosciuto l'estinzione del reato contestato al capo 12) alla data del 26/06/2024 in assenza di eventi sospensivi, con conseguente annullamento della pena relativa

  • Codice penale, art. 133

    Norma sulla determinazione della pena: la Corte territoriale ha esercitato la discrezionalità valutativa nel rifiuto delle attenuanti generiche, seguendo i criteri giurisprudenziali e le modifiche normative che richiedono elementi di segno positivo oltre l'assenza di precedenti

  • D.L. 23/05/2008 n. 92, conv. L. 24/07/2008 n. 125 (modifica art. 62-bis c.p.)

    Richiamata per spiegare che la semplice assenza di precedenti non è più sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte territoriale ha applicato questo principio nel negare la diminuente

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità del ricorso (condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende)

Massime di principio

  • Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è necessario dimostrare un vincolo stabile tra almeno tre persone, con ruolo e disponibilità durevole di risorse: elementi fattuali (contatti continuativi, divisione dei compiti, tecniche operative, sequestri e ripetute cessioni) sono decisivi.
  • La semplice qualità di fornitore non esclude l'appartenenza a un sodalizio: la fornitura abituale, rilevante nel tempo e economicamente significativa può trasformare un rapporto commerciale in adesione associativa quando supera la mera reciprocità contrattuale.
  • Le intercettazioni sono prova di fatto la cui interpretazione spetta al giudice di merito; la Cassazione sindaca tale valutazione solo in presenza di manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: l'insufficiente specificità conduce all'inammissibilità.
  • La prescrizione va calcolata con attenzione e può portare all'annullamento parziale della sentenza senza rinvio se il reato è estinto prima della pronuncia impugnata; è opportuno sollevare tempestivamente la questione in grado di merito e in cassazione con dati temporali certi.
  • La concessione delle attenuanti generiche richiede elementi positivi oltre la mera incensuratezza; dopo le modifiche normative, il giudice di merito può legittimamente negarle in assenza di fattori di segno positivo.
  • In casi di esito parziale favorevole al ricorrente (es. estinzione per prescrizione di un capo), la Cassazione può annullare senza rinvio la parte interessata se la decisione non richiede ulteriore accertamento di fatto.

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