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Ordinanza

Ordinanza n. 1664/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore di Napoli indicato in epigrafe, con il quale, ai sensi dell’art. 6 L. 401/1989, è stato disposto nei confronti del ricorrente il divieto di accesso, per la durata di anni cinque, a tutti gli impianti sportivi in cui si svolgono incontri di calcio in Italia e all’estero, nonché alle relative aree di sosta, transito e trasporto, in occasione delle medesime manifestazioni, come meglio descritto nel DASPO notificato in data 17.03.2026;

Giustizia amministrativa202603694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO del Questore di Napoli, con divieto di accesso per cinque anni agli impianti sportivi e alle relative aree in occasione di incontri di calcio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore adottato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il TAR ha valutato il fumus boni iuris alla luce dell'elevata discrezionalità del Questore in materia di prevenzione e tutela dell'ordine pubblico, ritenendo che il DASPO possa essere adottato anche rispetto a fattispecie delittuose non necessariamente caratterizzate da violenza diretta, purché il destinatario sia denunciato o condannato per i reati richiamati dall'art. 6 e la sua condotta e presenza, connesse a manifestazioni sportive, siano valutate come pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica. Quanto al periculum in mora, il ricorrente non ha dedotto elementi idonei a dimostrare un pregiudizio grave e irreparabile.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo non dimostrato il periculum in mora. Il Collegio ha inoltre evidenziato che, nel bilanciamento tra la sfera giuridica del destinatario del DASPO e la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nelle manifestazioni sportive, prevale quest'ultima, trattandosi di un contesto ad alta tensione che giustifica una tutela preventiva. La motivazione cautelare richiama anche l'ampia discrezionalità del Questore e la possibilità di applicare la misura anche in assenza di una condotta violenta direttamente posta in essere dal destinatario, purché ricorrano gli ulteriori presupposti indicati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive può essere adottato anche rispetto a fattispecie delittuose non necessariamente contrassegnate da condotte violente in senso stretto, purché la condotta e la presenza del destinatario, connesse a manifestazioni sportive, siano valutate come pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica

    La misura preventiva può essere disposta dal Questore anche nei confronti di chi non abbia direttamente posto in essere un comportamento violento, se il soggetto è denunciato o condannato per i reati indicati dalla norma e la sua presenza collegata a manifestazioni sportive è ritenuta pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare richiede la compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La concessione della tutela cautelare nel processo amministrativo presuppone la contemporanea sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'assenza di uno dei due requisiti è sufficiente a respingere la domanda cautelare.
  • Il potere del Questore di adottare il DASPO è caratterizzato da elevata discrezionalità, in quanto diretto alla prevenzione dei rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica, e può essere esercitato anche in presenza di un pericolo soltanto potenziale di lesione.
  • Il DASPO può essere adottato anche quando la fattispecie delittuosa non sia necessariamente caratterizzata da violenza in senso stretto e il destinatario non abbia posto direttamente in essere una condotta violenta, purché sia denunciato o condannato per uno dei reati indicati dalla legge e la sua condotta e presenza, connesse a manifestazioni sportive, siano valutate come pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo a misure preventive adottate per manifestazioni sportive, la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza può prevalere sull'interesse individuale quando il ricorrente non dimostri un pregiudizio grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni sportiveOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiSportAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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