Sentenza n. 6063/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione della Carta elettronica del docente, liquidando le spese del giudizio di primo grado in 400 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La parte appellante non ha contestato il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica del docente, ma esclusivamente la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado. Ha dedotto che la liquidazione di 400 euro fosse meramente simbolica, non conforme ai parametri ministeriali e lesiva del decoro professionale, richiamando i D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022. Ha inoltre invocato l’art. 2233, comma 2, c.c., gli artt. 24, 111 e 113 Cost., l’art. 26 c.p.a., gli artt. 91 e 92 c.p.c., l’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’art. 47 CDFUE, l’art. 6 CEDU e il principio di effettività della tutela giurisdizionale. Secondo l’appellante, il TAR non avrebbe potuto giustificare la riduzione delle spese con il solo carattere seriale della controversia e avrebbe dovuto riconoscere al difensore antistatario complessivi 1.189 euro.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha affermato che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri del D.M. n. 55/2014 costituiscono criteri di riferimento, ma non integrano minimi inderogabili: il giudice può discostarsene, purché indichi le ragioni dello scostamento quando questo sia apprezzabile e rilevante. L’unico limite legale è costituito dall’art. 2233, comma 2, c.c., che vieta la liquidazione di somme simboliche e non consone al decoro della professione. Nel caso concreto, il TAR si era limitato a richiamare il carattere seriale della controversia, senza motivare adeguatamente la quantificazione né giustificare una compensazione parziale. La serialità, inoltre, non era sufficiente a ridurre le spese e poteva semmai aggravare la responsabilità dell’amministrazione che aveva mantenuto una condotta già reiteratamente riconosciuta illegittima. In applicazione dell’effetto devolutivo dell’appello, il Consiglio di Stato ha proceduto a una nuova liquidazione equitativa, fissando le spese del primo grado in 800 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La richiesta di 1.189 euro non è stata integralmente accolta. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate per il parziale accoglimento della domanda.
Norme richiamate
art. 2233, comma 2, c.c.
la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione
Costituisce l’unico limite legale inderogabile alla liquidazione giudiziale del compenso, vietando somme simboliche o non consone al decoro professionale.
artt. 4 e 5 D.M. 55/2014
tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento
I parametri ministeriali orientano la liquidazione giudiziale e consentono scostamenti, purché adeguatamente motivati in caso di riduzione apprezzabile e rilevante.
art. 13, commi 6 e 7, l. 247/2012
In assenza di determinazione scritta del compenso, il giudice liquida il compenso facendo riferimento ai parametri stabiliti con decreto ministeriale, aggiornati periodicamente.
art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012
Ha abrogato le tariffe professionali e il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
art. 26 c.p.a.
Rileva quale base normativa della disciplina delle spese del giudizio amministrativo.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in tema di condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 92 c.p.c.
Richiamato in tema di compensazione delle spese, che deve essere sorretta da adeguata giustificazione.
artt. 24 e 113 Cost.
Impongono l’effettività della tutela giurisdizionale; una liquidazione immotivata e manifestamente esigua delle spese può comprometterne l’effettività.
art. 47 CDFUE
Rafforza il principio della tutela giurisdizionale effettiva, rilevante anche nella regolazione delle spese processuali.
art. 6, par. 1, CEDU
Richiamato quale parametro dell’equo processo e dell’effettività della tutela giurisdizionale.
art. 2-bis l. 241/1990
Richiamato nel riferimento al principio di leale collaborazione e alla responsabilità dell’amministrazione per il mantenimento di una condotta già riconosciuta illegittima.
Massime di principio
- Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e dai successivi decreti di aggiornamento costituiscono criteri di riferimento per la liquidazione giudiziale delle spese, ma non configurano minimi tariffari inderogabili.
- Il giudice amministrativo conserva un ampio potere discrezionale nella regolazione delle spese di lite e nella loro eventuale compensazione, ma deve motivare lo scostamento apprezzabile e rilevante dai parametri ministeriali e non può liquidare somme meramente simboliche o incompatibili con il decoro della professione ai sensi dell’art. 2233, comma 2, c.c.
- Il solo carattere seriale della controversia non giustifica, senza ulteriori motivazioni, una liquidazione manifestamente inferiore rispetto a quella desumibile dai parametri ministeriali né una compensazione parziale delle spese.
- Una liquidazione delle spese manifestamente esigua e non congruamente motivata può incidere sull’effettività della tutela giurisdizionale garantita dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall’art. 47 CDFUE.
- In sede di appello, il giudice può procedere direttamente a una nuova liquidazione equitativa delle spese del grado precedente, in applicazione dell’effetto devolutivo, quando la statuizione sulle spese sia riformata per difetto di motivazione e manifesta incongruità.
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