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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18107/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento per IVA relativa all'anno d'imposta 1997, notificata a una società che aveva acquistato un ramo d'azienda ed era chiamata a rispondere, quale cessionaria, di un debito fiscale della società cedente. La commissione tributaria di appello aveva annullato la decisione di primo grado, ritenendo decisivi il fatto che al momento della cessione non fosse stato notificato alcun avviso di accertamento alla cedente e che la responsabilità del cessionario non potesse operare se questi non avesse potuto conoscere il debito tributario del cedente. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo avverso tale sentenza. Successivamente, la società contribuente ha chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; l'Agenzia ha però emesso diniego, qualificando la controversia come relativa a un atto di mera riscossione. Contro questo diniego la società ha proposto ricorso con due motivi: ha dedotto che la lite era definibile perché la cartella era il primo atto con cui la pretesa fiscale era stata comunicata al cessionario e ha sostenuto, in via ulteriore, che l'obbligazione del cessionario sarebbe autonoma e distinta da quella del cedente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso proposto contro il diniego di definizione agevolata, ritenendo che la cartella notificata al cessionario di azienda non fosse un mero atto di riscossione, ma anche il primo atto impositivo nei suoi confronti, e dunque fosse suscettibile di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Il secondo motivo del ricorso della società è rimasto assorbito. Conseguentemente la Corte ha dichiarato estinto il giudizio relativo all'impugnazione della cartella di pagamento, poiché la lite doveva considerarsi definita. L'esame del ricorso dell'Agenzia avverso la sentenza sulla cartella è stato ritenuto superfluo. Le spese sono state integralmente compensate per la complessiva novità della questione e per l'esito della lite.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136

    La definizione agevolata è applicabile anche quando la cartella di pagamento costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, compreso il caso di responsabilità solidale del cessionario di azienda.

  • art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato dal ricorrente come norma che disciplina la responsabilità del cessionario di azienda; nel caso concreto il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992

    La cartella che rappresenta il primo atto con cui viene comunicata la pretesa impositiva è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per questioni attinenti al merito della pretesa.

  • art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato come esempio di procedimento in cui la cartella può costituire il primo atto con cui l'imposizione viene portata a conoscenza del contribuente.

  • art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato, in via generale, tra le ipotesi in cui la cartella può essere il primo atto impositivo comunicato al contribuente.

  • art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato come ulteriore ipotesi di liquidazione automatizzata in cui la cartella può costituire il primo atto impositivo.

Massime di principio

  • In tema di definizione agevolata delle liti tributarie, una controversia è definibile quando la cartella di pagamento rappresenta il primo e unico atto con cui l'amministrazione comunica al destinatario la pretesa fiscale, anche se la cartella è formalmente emessa in funzione della riscossione.
  • La cartella notificata al coobbligato solidale può assumere, nei suoi confronti, natura anche impositiva e non meramente riscossiva, quando sia il primo atto con cui la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del soggetto obbligato.
  • Se la lite viene definita agevolmente, il giudizio originario relativo alla pretesa tributaria deve essere dichiarato estinto.
  • Quando il ricorso principale sul provvedimento di diniego della definizione agevolata è fondato, l'esame delle ulteriori censure può restare assorbito.
  • La qualificazione della cartella come primo atto impositivo consente di superare la tesi dell'atto di mera riscossione ai fini dell'accesso ai benefici deflattivi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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