Sentenza n. 858/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal MASE e, per quanto di sua competenza, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del MIC, in relazione all’istanza presentata in data 16 marzo 2023 dalla Società ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 152/2006 (codice ID: 9615), per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione di un progetto eolico composto da n. 5 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 31,70 MWp, e opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Villamassargia e Musei (SU).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di VIA per un progetto eolico da 31,70 MWp nei Comuni di Villamassargia e Musei, con opere di connessione alla RTN
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal MASE, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e dal MIC sull’istanza di VIA presentata il 16 marzo 2023 ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 152/2006. Ha dedotto il superamento dei termini previsti dall’art. 25 del Codice dell’ambiente, in particolare del termine di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione e del termine di 30 giorni dalla conclusione della consultazione pubblica, senza che la Commissione avesse predisposto lo schema di provvedimento e senza che il MASE avesse concluso il procedimento. È stato inoltre chiesto di ordinare alle amministrazioni di provvedere ai sensi degli artt. 23 e 25 d.lgs. 152/2006 e di riconoscere il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, pari a euro 10.487,405 su euro 20.974,81 versati.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che i termini procedimentali dell’art. 25 d.lgs. 152/2006 erano scaduti senza conclusione del procedimento e che il silenzio del MASE era illegittimo. Ha ribadito che i termini della VIA per i progetti PNIEC sono perentori e che il criterio legislativo di priorità basato sulla potenza dell’impianto ha rilevanza organizzativa interna, ma non deroga né sospende i termini legali di conclusione. Il numero elevato delle istanze e le difficoltà organizzative non possono giustificare il ritardo né trasferire sul privato le conseguenze dell’inerzia amministrativa. Tuttavia, in applicazione dell’orientamento del Consiglio di Stato, l’ordine di provvedere deve rispettare il sistema delle quote previsto dall’art. 8, comma 1-ter, d.lgs. 152/2006: i Ministeri devono valutare il progetto entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nell’ambito delle sedute già calendarizzate per i progetti prioritari oppure mediante seduta straordinaria, fornendo evidenza dei criteri organizzativi adottati. In caso di mancata ottemperanza potrà essere nominato un commissario ad acta con separato provvedimento. Il TAR ha inoltre riconosciuto il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria previsto dall’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006, ritenendolo conseguenza diretta e automatica del mancato rispetto dei termini, non subordinata all’attivazione del potere sostitutivo e distinta dall’indennizzo da mero ritardo di cui all’art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990. Il MASE è stato condannato al pagamento di euro 10.487,405, previa verifica dell’effettivo versamento degli oneri. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina la presentazione dell’istanza di VIA; il progetto della ricorrente era stato presentato ai sensi di tale disposizione.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione [...] si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione [...] e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione [...] predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni [...] adotta il provvedimento di VIA.
Stabilisce i termini per la predisposizione dello schema e per l’adozione del provvedimento di VIA relativo ai progetti PNIEC; il loro superamento integra inerzia illegittima.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis [...] non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33.
Prevede un rimborso speciale, automatico e predeterminato del 50% dei diritti di istruttoria in caso di mancato rispetto dei termini della VIA, senza necessità di attivare il potere sostitutivo.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 quater e 2 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Qualifica come perentori tutti i termini del procedimento di VIA; il criterio di priorità, il carico amministrativo e le difficoltà organizzative non possono derogare a tali termini.
art. 8, comma 1-ter, d.lgs. 152/2006
Il criterio di priorità e il sistema delle quote organizzano internamente la calendarizzazione dei progetti, ma non sospendono né rendono elastici i termini di conclusione della VIA.
art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990
È richiamato per distinguere l’indennizzo da mero ritardo dal rimborso speciale del 50% dei diritti di istruttoria previsto dall’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente la motivazione mediante richiamo a precedenti motivazioni, utilizzata dal Collegio per richiamare orientamenti già affermati in controversie analoghe.
Massime di principio
- I termini previsti dall’art. 25 d.lgs. 152/2006 per la conclusione dei procedimenti di VIA relativi ai progetti PNIEC sono perentori e il loro superamento senza provvedimento espresso configura silenzio-inadempimento illegittimo.
- Il criterio legislativo di priorità nella trattazione dei progetti PNIEC, anche quando collegato alla potenza dell’impianto, ha natura organizzativa interna e non può derogare, sospendere o rendere indeterminati i termini perentori stabiliti dall’art. 25 d.lgs. 152/2006.
- L’elevato numero delle istanze e le difficoltà organizzative delle amministrazioni non giustificano il mancato rispetto dei termini perentori della VIA, dovendo l’amministrazione adottare le necessarie misure organizzative senza riversare sul privato le conseguenze dell’inerzia.
- L’accoglimento dell’azione avverso il silenzio relativa a un progetto PNIEC non prioritario deve ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato, assicurando però il rispetto del sistema legislativo di calendarizzazione e delle quote di trattazione previste per categorie omogenee di progetti.
- Il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006 determina direttamente il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria previsto dal comma 2-ter; tale rimborso è distinto dall’indennizzo da mero ritardo e non richiede la previa attivazione del potere sostitutivo.
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