Sentenza del 04/03/2015 n. 780 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - Conferimento ramo di azienda - Cessione partecipazione - Riqualificazione - Cessione di azienda - Elusione - Abuso del diritto - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale di una sequenza composta dal conferimento di un ramo d'azienda in una società e dalla successiva cessione delle partecipazioni della società conferitaria. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che dovessero essere considerati distintamente i singoli atti formalmente posti in essere. L'Amministrazione finanziaria ha invece ritenuto che gli atti fossero collegati da un unico progetto negoziale e che il risultato economico effettivamente perseguito fosse la cessione del ramo d'azienda. La concatenazione degli atti è stata quindi considerata elusiva e abusiva, poiché volta a ottenere un trattamento impositivo più favorevole rispetto alla cessione diretta dell'azienda.
La decisione
La riqualificazione dell'operazione è stata ritenuta legittima: ai fini dell'imposta di registro, la sequenza di conferimento del ramo d'azienda e successiva cessione delle partecipazioni è stata trattata come un'unica cessione di azienda. L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 è stato interpretato come disposizione avente anche funzione antielusiva, idonea a valorizzare la causa reale e gli effetti giuridici complessivi dell'operazione, oltre alla forma dei singoli atti. Ne consegue la prevalenza della sostanza economica e del risultato unitario perseguito dalle parti sulla frammentazione formale dell'operazione.
Norme richiamate
Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
Nell'interpretazione degli atti si debbono considerare, anche separatamente, gli elementi desumibili dagli atti medesimi e dagli atti ad essi collegati.
La norma è stata interpretata come strumento per qualificare l'operazione secondo gli effetti giuridici complessivi e la causa concreta risultante dal collegamento tra gli atti, non limitandosi al contenuto formale di ciascun documento. Nel caso descritto, essa assume una funzione antielusiva e consente di riqualificare la sequenza negoziale come cessione unitaria di azienda.
Massime di principio
- Quando una serie di atti formalmente distinti è realizzata in rapida successione e conduce a un unico risultato economico, l'Amministrazione può valutarla unitariamente ai fini dell'imposta di registro.
- Il conferimento di un'azienda o ramo d'azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni della società conferitaria può essere riqualificato come cessione diretta dell'azienda quando emerge che questo era il risultato effettivamente perseguito.
- La qualificazione fiscale non dipende esclusivamente dalla forma contrattuale scelta, ma anche dal collegamento tra gli atti, dalla loro causa concreta e dagli effetti complessivi dell'operazione.
- Per evitare contestazioni, una struttura negoziale articolata deve essere supportata da valide ragioni economiche autonome, diverse dal solo conseguimento di un risparmio d'imposta, e da una reale autonomia funzionale dei singoli passaggi.
- La valutazione deve comunque essere concreta: la mera successione temporale di più atti non è di per sé sufficiente, ma deve essere dimostrato un disegno unitario, abusivo o elusivo, diretto a ottenere un risultato sostanzialmente equivalente alla cessione di azienda.
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