Sentenza n. 3933/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del 9 ottobre 2025 emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- (n. prot. -OMISSIS-) nei confronti della Sig.ra -OMISSIS- e ad essa notificato in data 18 ottobre 2025, in forza dell'art. 13 bis co. 1 del D.L. n. 14/2017 così come modificato dal D.L. 15 settembre 2023 n. 123 con il quale veniva vietato alla stessa di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici di cui all'art. 5 co. 1 L. 287 del 28.07.1991 ossia: a) esercizi di ristorazione, somministrazione di pasti e bevande comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lettere a), b), in cui al somministrazione di alimenti e di bevande va effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; presenti nell'area perimetrata dai seguenti toponimi del Comune di -OMISSIS-: -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- per anni 1, a partire dalla data di notifica del provvedimento e che, laddove vi fosse una violazione del divieto, quest'ultimo costituisce delitto punito con la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro, ai sensi dell'art. 13 bis comma 6 del D.L. n. 14/2017, come modificato, da ultimo, dall'art. 3 co. 1 del D.L. 123/2023 (c.d. daspo dai locali pubblici) e con il quale informava la persona interessata che, per comprovate esigenze di lavoro e di studio, potrà avanzare richiesta di autorizzazione a recarsi nei locali a cui è stata inibita mediante istanza motivata da indirizzare alla Questura di Milano - Divisione Polizia Anticrimine all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps146.00r0@pecps.poliziadistato.it; - di tutti gli altri presupposti, conseguenti o consequenziali, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore che vietava per un anno l'accesso e lo stazionamento presso tutti gli esercizi pubblici compresi in un'ampia area urbana, adottato ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, del d.l. n. 14/2017
Esito
Favorevole al ricorrente (destinataria di DASPO antirissa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il divieto di accesso ai pubblici esercizi adottato dopo la sua denuncia per avere imbrattato con vernice rossa un bassorilievo di un monumento durante una manifestazione non formalmente preavvisata. Ha dedotto: violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di comprovate esigenze di celerità, contingibilità e urgenza; violazione dell'art. 13-bis d.l. n. 14/2017, difetto di istruttoria, sviamento e carenza assoluta di motivazione, sostenendo l'insussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo della misura; violazione del principio di proporzionalità, poiché il divieto riguardava un'area molto estesa, comprendente anche la zona dell'università frequentata dalla ricorrente, senza adeguata relazione con il luogo dei fatti. La ricorrente ha inoltre evidenziato l'assenza di precedenti penali e la propria attività di studio e volontariato.
La decisione
Il TAR ha respinto il primo motivo, ritenendo legittima l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento. La Questura aveva indicato specifiche esigenze di celerità connesse alla prevenzione della reiterazione di condotte potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica; inoltre, la manifestazione si era svolta senza formale preavviso e, secondo il Collegio, in tale materia l'urgenza può essere ravvisata in concreto. Ha respinto anche il secondo motivo. L'art. 13-bis d.l. n. 14/2017 consente l'adozione della misura in presenza di una sola denuncia per uno dei reati indicati dalla norma, non essendo necessarie due denunce. Il requisito soggettivo del pericolo per la sicurezza risultava adeguatamente motivato in relazione alla condotta di imbrattamento del monumento, posta in essere in pieno centro, durante una manifestazione non preavvisata, con circa 15.000 partecipanti e in orario serale. Ha invece accolto il terzo motivo. Il divieto deve riguardare locali specificamente individuati in ragione del luogo dei fatti o delle persone frequentate dall'interessato; nel caso concreto sussisteva un nesso funzionale generale tra la condotta e la zona urbana interessata, ma l'area vietata era eccessivamente ampia e comprendeva luoghi distanti dal sito dell'imbrattamento, senza una specifica valutazione di proporzionalità. Il provvedimento è stato quindi annullato nei limiti indicati in motivazione, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 13-bis, comma 1, d.l. n. 14/2017
nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati
La misura preventiva può essere adottata anche sulla base di una sola denuncia per uno dei reati indicati, purché sia motivato il pericolo concreto per la sicurezza; i locali vietati devono essere specificamente individuati e collegati ai luoghi dei fatti o alle persone con cui l'interessato si associa.
art. 13-bis, comma 6, d.l. n. 14/2017
La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui al presente articolo è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro
La rilevanza penale della violazione del divieto impone particolare determinatezza nell'individuazione dei locali e delle aree interdette.
art. 7 l. n. 241/1990
ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato
La comunicazione di avvio può essere omessa quando ricorrano particolari esigenze di celerità; nel caso concreto tali esigenze sono state ravvisate nelle necessità preventive connesse alla sicurezza pubblica e nelle concrete circostanze della manifestazione.
art. 3 l. n. 241/1990
Il TAR ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione del pericolo per la sicurezza, ma insufficiente la motivazione sulla proporzionalità dell'estensione territoriale del divieto.
Massime di principio
- Il divieto di accesso previsto dall'art. 13-bis, comma 1, del d.l. n. 14/2017 può essere adottato anche sulla base di una sola denuncia per uno dei reati contemplati dalla disposizione, purché l'amministrazione svolga e motivi una valutazione prognostica concreta sul pericolo per la sicurezza derivante dalla condotta dell'interessato.
- Il requisito del pericolo per la sicurezza può essere desunto, con motivazione logica e circostanziata, dalla natura della condotta e dal contesto concreto nel quale essa è stata commessa, comprese le modalità della manifestazione, il numero dei partecipanti, il luogo e l'orario.
- Il divieto di accesso ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, del d.l. n. 14/2017 deve riguardare locali o esercizi specificamente individuati in ragione del collegamento con i luoghi dei fatti o con le persone frequentate dall'interessato; non è sufficiente il riferimento generico a un'ampia area urbana.
- Anche quando sussista un nesso funzionale tra la condotta e la zona nella quale sono presenti pubblici esercizi, l'estensione territoriale del divieto deve rispettare un ragionevole rapporto di proporzionalità con i luoghi concretamente interessati dai fatti denunciati.
- La previsione di conseguenze penali per la violazione del divieto rafforza l'esigenza che l'atto individui con determinatezza i locali e le aree interdette e motivi specificamente la loro riconducibilità ai fatti o alle frequentazioni rilevanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1654/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1655/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1656/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1658/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1659/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →