Cassazione Penale, Ordinanza n. 34009/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di minaccia a pubblico ufficiale, lamentando un vizio nella valutazione del compendio probatorio. In particolare, il ricorso non avrebbe svolto una puntuale disamina critica delle prove valorizzate dai giudici di merito e avrebbe trascurato di confrontarsi con la lettura delle dichiarazioni rese dal verbalizzante, poste a fondamento della decisione. La Corte di appello aveva ritenuto accertata la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi rivolte al destinatario, frasi collegate al compimento di un atto d'ufficio, e aveva motivato sulla configurabilità del reato. La Corte di cassazione ha reputato il motivo generico e non idoneo a scalfire la motivazione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso non conteneva una specifica critica alla valutazione delle prove compiuta in appello e non si confrontava in modo effettivo con la motivazione resa dai giudici di merito sulla natura minatoria delle frasi e sulla configurabilità del reato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
La norma è richiamata come titolo del reato oggetto di condanna in appello; la Corte prende atto che i giudici di merito avevano ritenuto integrata la fattispecie sulla base della natura minatoria delle frasi pronunciate in relazione a un atto d'ufficio.
Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, quale conseguenza processuale prevista per i ricorsi inammissibili.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro la condanna non può limitarsi ad affermazioni generiche o apodittiche sulla errata valutazione delle prove, ma deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e indicare puntualmente gli errori logici o giuridici denunciati.
- Quando la sentenza di merito abbia motivato in modo espresso sulla valenza minatoria delle espressioni pronunciate e sul loro collegamento con un atto d'ufficio, la censura che non contesti specificamente tali passaggi è destinata a essere dichiarata inammissibile.
- La mera riproposizione di una diversa lettura del materiale probatorio, senza una critica effettiva alla motivazione della decisione impugnata, non è sufficiente a radicare un valido motivo di ricorso in cassazione.
Come è indicizzato
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