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Sentenza

Sentenza n. 2654/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo, Sezione Lavoro, n. 146/2025, che aveva riconosciuto il diritto al contributo Carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha agito per l’ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 146/2025, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio Carta docente nella misura di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020 e 2021/2022, per complessivi 1.500 euro. Ha chiesto il rilascio della carta elettronica e l’accredito delle somme, oltre agli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il ricorso è accolto nei limiti precisati in motivazione. Il TAR ha escluso che il titolo esecutivo riconoscesse interessi per il periodo anteriore al passaggio in giudicato: né la sentenza d’appello né quella di primo grado, per la parte confermata, contenevano una statuizione in tal senso. Ha tuttavia riconosciuto, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., gli interessi legali maturati dalla data del passaggio in giudicato. Accertati il giudicato e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ha ordinato al Ministero di eseguire il titolo e corrispondere gli interessi così delimitati entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inadempimento, su sollecitazione dell’interessata, interverrà quale commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega, entro un ulteriore termine di 60 giorni. Spese a carico del Ministero: 750 euro, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.

    In sede di ottemperanza possono essere riconosciuti gli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, anche se il titolo non contiene una statuizione sugli interessi per il periodo precedente.

  • art. 114 c.p.a.

    Ciò posto, sussistono per il resto tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, c. 1, d.l. n. 669/1996.

    Accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine per l’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato e disporre le misure sostitutive.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Ciò posto, sussistono per il resto tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, c. 1, d.l. n. 669/1996.

    L’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni concorre, nel caso esaminato, a integrare i presupposti per l’ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se il titolo esecutivo non contiene una statuizione sugli interessi legali con decorrenza anteriore, il giudice non può riconoscere interessi per il periodo precedente al passaggio in giudicato; può invece riconoscere quelli maturati successivamente, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.
  • Accertati il passaggio in giudicato della pronuncia e l’inutile decorso del termine legale per l’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il titolo entro un termine e prevedere l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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