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Sentenza

Sentenza n. 4382/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 1012/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Diniego di monetizzazione delle ferie non godute nel biennio 2016-2017

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il dipendente aveva presentato domanda di collocamento in quiescenza prima di subire un infortunio in servizio durante le attività di soccorso successive al sisma, a seguito del quale era rimasto in congedo straordinario per infermità fino alla cessazione dal servizio. Aveva quindi chiesto la monetizzazione di 66 giorni di congedo ordinario non fruito, deducendo che l'impossibilità di godere delle ferie non era riconducibile alla propria volontà. L'Amministrazione aveva respinto la richiesta, ritenendo ostativa la cessazione volontaria dal servizio e richiamando il divieto di monetizzazione previsto dall'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012. Il TAR aveva confermato il diniego, ritenendo che la monetizzazione fosse ammessa soltanto in presenza di esigenze di servizio, decesso, cessazione per infermità o dispensa per inidoneità, e che il dipendente avrebbe dovuto chiedere il differimento della cessazione. In appello sono stati dedotti violazione e falsa applicazione della disciplina sulle ferie e sull'indennità sostitutiva, violazione dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, contrasto con l'art. 36 Cost., con la direttiva 2003/88/CE e con i principi elaborati dalla Corte di giustizia, nonché difetto dei presupposti, difetto di motivazione, irragionevolezza, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto congiuntamente i motivi d'appello e riformato la sentenza del TAR. Ha qualificato la posizione dedotta come diritto soggettivo patrimoniale e l'azione come azione di accertamento e condanna, non di annullamento. Ha affermato che il diritto alle ferie annuali retribuite è irrinunciabile e che, alla cessazione del rapporto, l'indennità sostitutiva spetta quando il lavoratore non abbia potuto fruire delle ferie e tale mancato godimento non sia imputabile alla sua volontà. Il divieto nazionale di monetizzazione deve essere interpretato conformemente all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, all'art. 31, par. 2, CDFUE e all'art. 36 Cost.; non può operare per ragioni di contenimento della spesa o organizzative quando l'impossibilità di fruire delle ferie derivi da malattia o infortunio non volontariamente causati. Nel caso concreto, la domanda di pensionamento era stata presentata prima dell'infortunio, sicché la successiva infermità aveva oggettivamente impedito la fruizione delle ferie fino al collocamento a riposo. Non gravava sul dipendente l'onere di chiedere il differimento della cessazione. È stato quindi accertato il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario maturato e non goduto nel biennio 2016-2017, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute e dei soli interessi legali dalla cessazione dal servizio fino all'effettivo soddisfo; la rivalutazione monetaria è stata esclusa perché non provata. Il Ministero è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in euro 3.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 3, Cost.

    Il diritto alle ferie annuali retribuite è garantito con carattere di irrinunciabilità.

    Il diritto alle ferie è irrinunciabile; la mancata fruizione non imputabile al lavoratore può fondare il diritto alla compensazione economica alla cessazione del rapporto.

  • art. 2109, comma 2, c.c.

    Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare, nell'esercizio del potere direttivo, l'effettiva fruizione delle ferie annuali.

  • art. 7, paragrafi 1 e 2, direttiva 2003/88/CE

    Il periodo minimo di ferie annuali non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, “salvo in caso di cessazione del rapporto”.

    Alla cessazione del rapporto, il lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie maturate ha diritto all'indennità finanziaria sostitutiva; il diritto non può dipendere da condizioni ulteriori rispetto alla cessazione e al mancato godimento.

  • art. 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Rafforza la tutela del diritto alle ferie annuali retribuite e impedisce che considerazioni esclusivamente economiche o organizzative ne compromettano l'effettività.

  • art. 10 d.lgs. n. 66/2003

    Recepisce la disciplina unionale sul divieto di sostituzione delle ferie con un'indennità durante il rapporto e sull'eccezione collegata alla cessazione.

  • art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012

    Il divieto di monetizzazione per i dipendenti pubblici non opera quando il mancato godimento delle ferie dipende da ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore; la disposizione deve essere interpretata conformemente ai principi costituzionali e unionali.

  • art. 14, comma 14, d.P.R. n. 395/1995

    Disciplina, per il personale interessato, la monetizzazione del congedo ordinario non fruito nei casi ammessi dall'ordinamento.

  • art. 18 d.P.R. n. 254/1999

    Richiamato quale norma collettiva di disciplina del congedo ordinario e della relativa monetizzazione.

  • art. 18 d.P.R. n. 164/2002

    Richiamato dall'appellante tra le disposizioni applicabili alla monetizzazione del congedo ordinario.

Massime di principio

  • Alla cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie annuali retribuite maturate e non godute quando non sia stato oggettivamente in condizione di fruirne e il mancato godimento non sia imputabile alla sua volontà.
  • Il divieto di monetizzazione delle ferie previsto per i dipendenti pubblici deve essere interpretato conformemente all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, all'art. 31, paragrafo 2, CDFUE e all'art. 36 Cost.; pertanto, non opera quando la mancata fruizione dipenda da malattia o infortunio non volontariamente causati dal lavoratore.
  • La circostanza che la cessazione dal servizio sia avvenuta volontariamente non esclude di per sé il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie: è decisivo verificare se il lavoratore abbia avuto effettivamente la possibilità di fruirne e se l'omissione sia a lui imputabile.
  • Quando l'impossibilità di fruire delle ferie derivi da un'infermità sopravvenuta e non volontaria, il dipendente non è tenuto a chiedere il differimento della data di cessazione dal servizio per conservare il diritto alla monetizzazione.
  • Le esigenze di contenimento della spesa pubblica o le esigenze organizzative dell'Amministrazione non possono giustificare il diniego dell'indennità sostitutiva quando il mancato godimento delle ferie sia dipeso da ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneProporzionalità e ragionevolezzaRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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