Sentenza n. 1098/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 8547 del 2 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 8547 del 2 maggio 2025, che aveva annullato il provvedimento di esclusione dalla procedura di selezione e finanziamento di progetti di alfabetizzazione digitale e mediatica a favore dei minori
Esito
Favorevole al resistente (impresa capofila)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha appellato la sentenza del TAR deducendo motivazione contraddittoria, ingiustizia ed erroneità in diritto. Secondo l’appellante, il TAR avrebbe erroneamente ritenuto sussistente, in capo all’ETS partner obbligatorio, il requisito previsto dall’art. 4, comma 2, dell’avviso pubblico, consistente nella previsione statutaria di attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori, ovvero di attività espressamente riconducibili all’oggetto, alle finalità, alle linee di intervento e alle azioni dell’avviso. Il Ministero sosteneva che lo statuto dell’ETS, considerato nel suo complesso e in particolare alla luce degli articoli 1, 2, 3 e 3-bis, individuasse quale scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti e non contenesse attività formalmente o sostanzialmente riconducibili alla tutela dei minori. Le parti appellate hanno contestato la fondatezza dell’appello, sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il requisito statutario richiesto dall’avviso è stato ritenuto soddisfatto perché lo statuto dell’ETS prevedeva, tra le finalità prioritarie, attività di educazione, istruzione e formazione professionale con finalità educative, nonché formazione extrascolastica diretta alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. Tali finalità sono state considerate compatibili con le attività di tutela dei minori, anche in ragione del riferimento statutario alla normativa sull’istruzione e alla crescita e valorizzazione della persona nella fase evolutiva. Non è stato ritenuto dirimente il riferimento, contenuto in altra disposizione statutaria, allo scopo esclusivo di promozione e tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, poiché tale previsione non escludeva le ulteriori finalità prioritarie espressamente indicate. Sebbene le finalità statutarie fossero generiche, l’esclusione è stata giudicata ingiustificata e illegittima. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 4.000 euro complessivi, oltre accessori, in favore delle parti appellate costituite; nulla spese nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, dell’Avviso pubblico
attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori
La disposizione impone, a pena di esclusione, la partecipazione al partenariato di un ETS non commerciale iscritto al RUNTS il cui statuto preveda attività di tutela dei minori oppure attività espressamente riconducibili all’oggetto, alle finalità, alle linee di intervento e alle azioni dell’avviso.
art. 3 dello statuto dell’ETS partner
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
Le finalità statutarie, pur formulate in termini generali, sono state ritenute compatibili e sufficientemente riconducibili alla tutela dei minori richiesta dall’avviso.
art. 2 dello statuto dell’ETS partner
scopo esclusivo la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone in quanto consumatori e utenti
La previsione dello scopo esclusivo consumeristico non è stata considerata dirimente né ostativa, poiché deve essere letta insieme alle ulteriori finalità prioritarie previste dallo statuto.
favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva
Il riferimento statutario alla legge sull’istruzione rafforza la riconducibilità delle finalità educative dell’ETS alla tutela dei minori.
Massime di principio
- Quando un avviso pubblico richiede che l’ETS partner preveda nello statuto attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori, il requisito può ritenersi soddisfatto anche da finalità statutarie non testualmente coincidenti con tale formula, purché siano concretamente riconducibili all’educazione, all’istruzione, alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo o della povertà educativa.
- La verifica del requisito statutario di un partner ETS deve essere compiuta mediante una lettura complessiva delle disposizioni dello statuto e non sulla base di una singola clausola relativa allo scopo generale dell’ente, quando altre disposizioni individuano finalità prioritarie pertinenti all’oggetto dell’avviso.
- La genericità delle finalità statutarie non giustifica l’esclusione dalla procedura quando tali finalità, considerate nel loro contenuto effettivo e nel contesto dell’avviso, risultino compatibili e riconducibili alle attività richieste.
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