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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00175/2026 del 03/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015, con riprese a IRAP e IVA, emesso nei confronti del liquidatore e degli ex soci di una società poi cancellata dal registro delle imprese. L'accertamento derivava da una verifica svolta nei confronti della società fornitrice di servizi, con la quale la società contribuente aveva stipulato un contratto qualificato formalmente come appalto per attività di supporto (sala, bar, cambusa, ingresso, pulizie e attività accessorie). L'Amministrazione finanziaria sosteneva che quel rapporto non fosse un vero appalto, ma una illecita somministrazione di manodopera mascherata, e quindi contestava l'indetraibilità dell'IVA e l'indeducibilità dei costi ai fini IRAP. In appello la CGT di secondo grado aveva dato ragione ai contribuenti, ritenendo legittimamente sostenuti i costi e valorizzando, tra l'altro, un precedente annullamento in autotutela di rilievi emessi verso la società fornitrice. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) omesso esame/travisamento di un fatto decisivo, per avere la sentenza letto in modo errato l'autotutela come riconoscimento della genuinità dei contratti e delle fatture; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 132 c.p.c.; (3) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. per mancata considerazione degli indizi di interposizione illecita e per erronea ripartizione dell'onere della prova; (4) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 1655 c.c., dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 5 d.lgs. 446/1997, sostenendo che, in caso di somministrazione irregolare schermata da appalto, non spettano detrazione IVA e deduzione IRAP e che il contribuente doveva provare la reale esistenza del contratto di appalto e dei relativi presupposti fiscali.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata non fosse apparente, poiché il vizio denunciabile in cassazione è solo l'anomalia motivazionale radicale e non la mera insufficienza della motivazione. Ha invece accolto il primo e il quarto motivo, ritenendo fondato il rilievo di travisamento del contenuto dell'atto di autotutela e corretto il richiamo dell'Agenzia al principio per cui, in caso di somministrazione irregolare mascherata da appalto, manca il presupposto per la detrazione IVA e per la deduzione IRAP. Il terzo motivo è stato assorbito. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso, distinguendo tra omesso esame/travisamento, nullità della sentenza e violazione di legge

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    la Corte ribadisce che la nullità per difetto di motivazione ricorre solo in caso di motivazione apparente o radicalmente mancante

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. 546/1992 per il vizio di motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il requisito di motivazione della sentenza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova; in materia fiscale il contribuente deve provare i presupposti del diritto alla detrazione/deduzione invocata

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la censura sull'uso delle presunzioni e degli indizi nella ricostruzione fattuale

  • art. 1655 c.c.

    richiamato per distinguere il vero appalto dalla somministrazione irregolare di manodopera

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in tema di detrazione IVA, esclusa quando manca un'effettiva prestazione imponibile e il titolo è invalido

  • art. 5 d.lgs. n. 446 del 1997

    richiamato ai fini della deducibilità IRAP, negata se i costi derivano da somministrazione irregolare e non da un appalto valido

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    richiamato per distinguere il travisamento del contenuto della prova, eventualmente rilevante come errore di fatto, dall'errore di valutazione

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato in relazione alla specificità e ammissibilità del ricorso per cassazione

  • art. 2043 c.c.

    citato solo implicitamente nella giurisprudenza richiamata, non come norma decisiva nel caso

  • art. 17 direttiva IVA / principi unionale IVA

    la Corte richiama la giurisprudenza UE per affermare che la detrazione non spetta se manca una reale prestazione di servizi

  • art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972

    non espressamente menzionato nel testo fornito; non incluso come norma citata

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il travisamento del contenuto oggettivo della prova è sindacabile solo se si traduce in un errore di fatto rilevante ai sensi delle regole proprie dell'impugnazione, mentre non è sufficiente la mera critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, incoerente in modo irriducibile o obiettivamente incomprensibile; non è più deducibile in cassazione il semplice difetto di sufficienza argomentativa.
  • In materia di IVA e IRAP, quando l'operazione fatturata è in realtà una somministrazione irregolare di manodopera schermata da un appalto di servizi, manca il presupposto oggettivo per la detrazione dell'IVA e per la deduzione dei relativi costi ai fini IRAP.
  • Quando l'Amministrazione contesta la natura simulata o fraudolenta di un contratto di appalto, il contribuente che invochi vantaggi fiscali deve dimostrare la reale esistenza e qualificazione del rapporto e i presupposti sostanziali del beneficio tributario.
  • Ai fini della riqualificazione di un appalto in somministrazione di manodopera, è decisivo verificare chi eserciti in concreto il potere direttivo e organizzativo sui lavoratori e chi sopporti il rischio d'impresa; non bastano affermazioni generiche sulla struttura formale del contratto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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