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Ordinanza

Ordinanza n. 865/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito, nessuno escluso, e in particolare: - della nota della Direzione di Amministrazione Marina Militare Sezione di -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 4 giugno 2025 e del prospetto di addebito ad essa allegato; - del Decreto del Dirigente Generale della Previdenza Militare e della Leva del Ministero della Difesa, prot. n. -OMISSIS- del 20 maggio 2025, relativo alla posizione n. -OMISSIS- notificato il 4 giugno 2025, nella parte in cui ha riconosciuto le patologie sofferte dal -OMISSIS- – “d-OMISSIS-” e “-OMISSIS-” – come non dipendenti da causa di servizio e ha rigettato la formulata istanza di equo indennizzo in data 3 luglio 2023, anche con riferimento all’infermità “-OMISSIS-”, riconosciuta SI DIPENDENTE da causa di servizio, - del parere non favorevole n. -OMISSIS- reso nell’adunanza -OMISSIS-, nella parte in cui il Comitato di verifica per le cause di servizio ha ritenuto le infermità “d-OMISSIS-” e “-OMISSIS-” come non dipendenti da causa di servizio; - del foglio prot. -OMISSIS-nr. -OMISSIS- del 18 aprile 2025 a firma del Capo Sezione Personale Militare del Comando Interregionale -OMISSIS-, Sezione Benessere e Supporto al Personale, Sezione Personale Militare di -OMISSIS-; - del messaggio prot. n. -OMISSIS- del 12 febbraio 2024 di -OMISSIS- -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202501030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale che ha negato la dipendenza da causa di servizio di due patologie e l’equo indennizzo, nonché atto di recupero delle somme corrisposte durante l’aspettativa per infermità

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alla Marina Militare e successivamente transitato all’impiego civile presso il Ministero della Difesa, ha impugnato gli atti con cui due delle tre patologie denunciate erano state ritenute non dipendenti da causa di servizio e, quanto alla terza patologia, era stata respinta la domanda di equo indennizzo per tardività. Ha inoltre contestato il recupero delle somme corrisposte durante il periodo di aspettativa per infermità. In particolare, ha dedotto l’illegittimità del recupero per violazione dell’art. 15 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, difetto assoluto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, travisamento dei fatti, sviamento di potere, violazione del legittimo affidamento e violazione degli artt. 1, 2, 3 e 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241. Il Collegio ha rilevato che risultava specificamente contestato il giudizio negativo sulla dipendenza da causa di servizio delle due patologie.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ritenendo necessaria, ai fini della decisione, una verifica tecnica sulla dipendenza da causa di servizio delle due patologie contestate, ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidandola al Collegio medico-legale della Difesa previsto dall’art. 189 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66. La verificazione dovrà essere svolta da una commissione composta da tre ufficiali medici, previo esame degli atti e convocazione delle parti con preavviso di almeno venti giorni; le parti potranno farsi assistere da consulenti tecnici di fiducia. L’organo verificatore dovrà concludere gli accertamenti entro il 15 gennaio 2027 e depositare la relazione finale entro il 26 febbraio 2027, indicando, in caso di riconoscimento della dipendenza, anche la tabella e la categoria di ascrivibilità delle patologie. La decisione sulle spese della verificazione è stata riservata all’esito dell’incombente. Il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 5 maggio 2027. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione, affidando a un organismo qualificato l’accertamento di fatti e valutazioni tecniche rilevanti per la decisione.

  • art. 189 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Individua il Collegio medico-legale della Difesa, incaricato nel caso concreto dello svolgimento della verificazione medico-legale.

  • art. 15 d.P.R. 16 aprile 2009, n. 52

    È stato invocato dal ricorrente quale parametro di legittimità del recupero delle competenze stipendiali, ma l’ordinanza non ne definisce l’applicazione.

  • artt. 1, 2, 3 e 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Sono stati richiamati dal ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa, alla motivazione e alla partecipazione procedimentale; l’ordinanza non decide tali censure.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento disposto in caso di diffusione dell’ordinanza.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia sulla dipendenza da causa di servizio richiede accertamenti medico-legali specialistici, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. e affidarla all’organo tecnico qualificato previsto dall’ordinamento della difesa.
  • La verificazione medico-legale deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, previa convocazione con congruo preavviso, consentendo ai contendenti di farsi assistere da consulenti tecnici di fiducia.
  • Quando viene accertata la dipendenza da causa di servizio, la relazione verificatrice può essere incaricata di indicare anche la tabella e la categoria di ascrivibilità dell’infermità, ove tale dato sia necessario per la decisione sulla domanda connessa di equo indennizzo.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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